ART.  71  -  RIEQUILIBRIO  NELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER IL
TRATTAMENTO ACCESSORIO
   1.  Nel caso in cui la somma delle risorse di cui all'articolo 67,
comma  3,  e  quelle  di cui all'articolo 70, comma 2, lettera c) sia
inferiore  al 2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al
personale  del  comparto,  tali  disponibilita' sono ripartite tra le
finalita' di cui all'articolo 68, comma 2, lettere b), d) e quelle di
cui   all'articolo  70,  comma  2  lettera  c),  nel  rispetto  delle
proporzioni definite dai valori massimi ivi indicati.