ART. 71 - RIEQUILIBRIO NELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 1. Nel caso in cui la somma delle risorse di cui all'articolo 67, comma 3, e quelle di cui all'articolo 70, comma 2, lettera c) sia inferiore al 2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, tali disponibilita' sono ripartite tra le finalita' di cui all'articolo 68, comma 2, lettere b), d) e quelle di cui all'articolo 70, comma 2 lettera c), nel rispetto delle proporzioni definite dai valori massimi ivi indicati.