ART.  72  - FINANZIAMENTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO
DELLA CATEGORIA.
   1.  Ai  fini  della  attivazione degli istituti previsti dal nuovo
sistema  di classificazione, le amministrazioni destinano al Fondo di
cui  all'art. 67, per le finalita' di cui all'art. 68, comma 2, lett.
a),  risorse  pari allo 0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione
riferito  al  personale  del  comparto, a valere sulle disponibilita'
economiche  del  biennio  economico  2000/2001  aventi  carattere  di
certezza e continuita'. Le procedure selettive sono espletate secondo
quanto previsto dall'art. 59, comma 7.