ART.  73  -  DISAPPLICAZIONE  DI  DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LA
DISCIPLINA CONTRATTUALE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
   1.  Nelle  ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma
3, del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni,
di  disposizioni  legislative, regolamentari o di atti amministrativi
che  abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli
previsti  o  confermati  dal  presente CCNL, i piu' elevati compensi,
assimilabili  al  trattamento  fondamentale  per il loro carattere di
fissita' e di continuita', eventualmente percepiti dal personale sono
riassorbiti  nei  limiti  degli  incrementi previsti dall'art. 64; la
eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
   2.  I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1,
nonche'   quelli   correlati  alla  disapplicazione  di  disposizioni
riguardanti  il  trattamento  economico  accessorio,  incrementano le
risorse  dell'art.  67  destinate alle progressioni economiche e alla
produttivita'   collettiva   ed  individuale  secondo  la  disciplina
dell'art. 68.