ART.  74  -  NORME  DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEL
NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E NORME FINALI TRANSITORIE
   1.  Con  effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL sono
soppresse  le  qualifiche  funzionali di cui al CCNL 21/5/1996. Dalla
stessa  data il personale in servizio e' inquadrato nel nuovo sistema
di classificazione costituito da quattro categorie - B, C, D, ed EP -
con  la  attribuzione  della  categoria  e  della posizione economica
corrispondenti  alla  qualifica funzionale e al trattamento economico
tabellare  in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il
primo  inquadramento  nella  nuova  classificazione.  Il personale in
servizio e', altresi', assegnato alle aree previste dal nuovo sistema
di  classificazione  secondo  la  tabella  A di corrispondenza tra le
vecchie aree funzionali e le nuove aree.
   2.  Sono  portate  a  compimento le procedure di selezione bandite
alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. I vincitori
sono  automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione,
secondo  la  tabella  B  di  cui  al  comma 1, con effetto dalla data
stabilita  nel  contratto  individuale  per la decorrenza della nuova
posizione  acquisita  a  seguito dell'espletamento delle procedure di
selezione.
   3.  Con  effetto  dalla  data di stipulazione del presente CCNL il
personale  dipendente  inquadrato  nella  ex V qualifica funzionale a
seguito  di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il
possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado
e' inquadrato nella categoria C, posizione economica C1.
   4.  Con  effetto  dalla  data di stipulazione del presente CCNL il
personale  dipendente  inquadrato nella ex VII qualifica funzionale a
seguito  di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il
possesso  del  diploma  di  laurea  e'  inquadrato nella categoria D,
posizione economica D1.
   5.  In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse
di cui al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno, a:
   a)inquadrare  nella  categoria  EP,  posizione  economica EP1, con
effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il
personale  laureato  appartenente  alla  ex VIII qualifica che svolga
incarichi,  conferiti con atto formale anteriormente al 1/1/1998, per
il  cui  espletamento e' richiesta l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato, architetto o ingegnere;
   b)inquadrare  nella  categoria  EP,  posizione  economica EP1, con
effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il
personale  della ex VIII qualifica di cui al comma 2 dell'art. 46 del
CCNL  21/5/96,  non  inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello
stesso  art. 46, con riassorbimento dell'indennita' di cui al comma 2
del medesimo art. 46;
   c)attuare  procedure selettive, che tengano conto anche dei titoli
professionali  di  cui  all'art.  59, comma 2, lett. b), d) ed e), da
concludere  entro  il  31.12.2001,  per  la progressione verticale di
personale,  con  un'anzianita'  di servizio di almeno 5 anni nella ex
qualifica  alla  data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL,
appartenente  alle  ex  qualifiche  V,  VII ed VIII per il passaggio,
rispettivamente,  alle  categorie  C,  D  ed  EP; i predetti passaggi
avranno  decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui
sopra,  nelle  procedure  per  il  passaggio  alle  categorie  C  e D
costituiscono   titoli   valutabili   il   superamento   di  concorsi
rispettivamente   per   l'accesso   alle   ex  qualifiche  V  e  VII;
costituiscono, altresi', titoli valutabili le idoneita' conseguite in
concorsi per ex qualifiche superiori.
   6.  All'attuazione  delle finalita' indicate nei commi 3 e 4, sono
appositamente  dedicate  risorse  che  derivano  dalle disponibilita'
complessive  del  comparto,  destinate  al rinnovo del presente CCNL.
Entro  6  mesi  dalla  data di sottoscrizione definitiva del presente
CCNL   e   comunque  non  oltre  la  stipula  del  biennio  economico
successivo,  si procedera' ad una verifica delle somme effettivamente
impiegate  dalle  amministrazioni.  L'eventuale  differenza  rilevata
rispetto  alla  quantificazione operata nella redazione dei prospetti
riepilogativi  dei  costi  del  CCNL, sara' computata in aumento o in
diminuzione delle disponibilita' finanziarie per il biennio economico
2000-2001.
   7.  Per le finalita' di cui al comma 5 sono appositamente dedicate
risorse  complessivamente  pari  allo  0,3%  del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base
annua. Le amministrazioni che nel periodo tra l'1.1.1998 e la data di
stipulazione   del  CCNL  abbiano  bandito  procedure  selettive  per
realizzare  le  medesime finalita' di cui al citato comma 5, riducono
lo  0,3%  in  misura corrispondente all'onere dei passaggi realizzati
che   si   traducono  in  passaggi  di  categoria  secondo  il  nuovo
ordinamento.  In  tale caso la stessa riduzione e' portata in aumento
del  fondo  di  cui  all'art. 67 per le finalita' di cui all'art. 68,
comma 2, lett. a).
   8. Il personale di cui all'art. 45, comma 1, del CCNL 21/5/96, non
ancora  inquadrato  ai  sensi  del  successivo  comma  2 dello stesso
articolo  45,  confluira'  nella  categoria  corrispondente del nuovo
sistema  di  classificazione,  in  base alla qualifica immediatamente
superiore con riassorbimento dell'indennita' di cui al predetto comma
1.
   9.  Il  personale  di  cui all'art. 46, comma 1, del CCNL 21/5/96,
gia'  di VII qualifica, non ancora inquadrato ai sensi del successivo
comma   3  dello  stesso  articolo  46,  confluira'  nella  categoria
corrispondente  del  nuovo  sistema  di  classificazione in base alla
qualifica immediatamente superiore con riassorbimento dell'indennita'
di cui al predetto comma 1.
   10.   Il   personale  inquadrato  nella  categoria  immediatamente
superiore  ai  sensi del presente articolo non e' soggetto al periodo
di prova di cui all'articolo 17.