ART.  75  -  NORMA DI SALVAGUARDIA CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 72
DEL D.Lgs. n. 29/1993
   1.   Continuano   ad   applicarsi   le  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  contrattuali  non incompatibili con le clausole del
presente CCNL. In apposita sequenza contrattuale le parti redigeranno
un  testo  coordinato  delle  disposizioni  vigenti e definiranno gli
istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di
lavoro non disciplinati dal presente CCNL, in particolare le seguenti
materie:
   a) arbitrato e conciliazione;
   b) TFR e fondi pensione;
   c) diritto allo studio;
   d) trattamento di missione;
   e)  tutela  di  dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
(art. 11 D.P.R. n. 319/1990);
   f) valutazione dell'anzianita' di servizio, ivi compresi i casi di
mobilita' intercompartimentale (art. 16 legge 808/77);
   g) copertura assicurativa (art. 8 D.P.R. n. 319/1990);
   h)  coordinamento  della  normativa  di  cui  all'articolo  32 del
presente CCNL con gli articoli 69 e 70 del T.U. n. 3/1957.
   i)  applicazione del sistema di valutazione di cui all'articolo 58
ai dipendenti in distacco sindacale.