ART. 8 - CONSULTAZIONE
   1.  La  consultazione  si  svolge  sulle  materie  per le quali e'
prevista  da disposizioni legislative, in particolare dall'articolo 6
del D. Lgs. n. 29/1993, o da norme contrattuali.
   In  tali  casi,  l'Amministrazione acquisisce il parere preventivo
dei   soggetti   sindacali  di  cui  all'art.  9,  senza  particolari
formalita'  e  con  modalita'  tali  da facilitarne l'espressione. Le
amministrazioni   stesse   registreranno   formalmente   date   delle
consultazioni e soggetti sindacali consultati.
   2.  La  consultazione  si  svolge  in  particolare  sulle  materie
attinenti  la  prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il
rappresentante   per  tali  materie,  anche  al  fine  di  assicurare
l'attuazione  di  quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni, nonche' del decreto interministeriale del 5/8/1998, n.
363.
   3. La consultazione si svolge altresi' sulle seguenti materie:
   a)  criteri  generali  sul  contenuto  e  motivi  dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo;
   b)  programmazione  triennale del fabbisogno di personale tecnico-
amministrativo,  fabbisogni  quantitativi  e/o  qualitativi derivanti
dalla costituzione di nuove strutture;
   c)  criteri  generali per il conferimento di mansioni superiori di
cui all'art. 24.