ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
   1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata,
e'  costituita  dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato.  Per  le istituzioni universitarie la delegazione trattante
e'  costituita  dal  Rettore  o  un  suo  delegato  e  dal  Direttore
amministrativo  o  un  suo delegato, ed e' eventualmente integrata da
ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti.
   2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
   - dalle R.S.U.;
   -  dai  rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali
di comparto firmatarie del presente CCNL;
   3.  Le  amministrazioni  possono  avvalersi,  nella contrattazione
collettiva   integrativa,   dell'assistenza   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).