ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, e' costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante e' costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed e' eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta: - dalle R.S.U.; - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del presente CCNL; 3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).