ART. 2 Ripartizione del contingente dei distacchi 1. Il contingente dei distacchi sindacali , per la durata del presente contratto, e' pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei distacchi e' ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo la tabella allegato n. 1. 2. Sono confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia' previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era gia' intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998. 3. Salvo quanto previsto dal comma 4, per il secondo biennio economico di contrattazione - 2000 - 2001 sono rappresentative nei comparti ai sensi dell' art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali indicate nelle tabelle dal n. 2 al n. 8, che avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentativita' valido per il quadriennio 2002 - 2005 - primo biennio economico 2002 - 2003. 4. Nel comparto ministeri ove i dati associativi ed elettorali delle organizzazioni sindacali non risultano tuttora certificati si provvedera' a ripartire i distacchi spettanti, pari a n. 421 ai sensi della tabella allegato 1, con successivo accordo.