ART. 2
             Ripartizione del contingente dei distacchi
   1.  Il  contingente  dei  distacchi  sindacali , per la durata del
presente contratto, e' pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo
dei  distacchi  fruibili  in  tutti  i  comparti  dalle  associazioni
sindacali  di  cui  all'art.  1, comma 5, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4. Il contingente dei distacchi e' ripartito nell'ambito di
ciascun comparto secondo la tabella allegato n. 1.
   2.  Sono  confermati  i criteri circa le modalita' di ripartizione
dei  distacchi  tra  le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia'
previsti  dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione
che, ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998, per garantire
le  minoranze  linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni
Valle  d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili
per  le confederazioni e' utilizzabile con forme di rappresentanza in
comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era gia' intestataria
in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
   3.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  4, per il secondo biennio
economico  di  contrattazione  - 2000 - 2001 sono rappresentative nei
comparti  ai  sensi dell' art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali
indicate  nelle  tabelle dal n. 2 al n. 8, che avranno valore sino al
successivo   accertamento  della  rappresentativita'  valido  per  il
quadriennio 2002 - 2005 - primo biennio economico 2002 - 2003.
   4.  Nel  comparto  ministeri  ove i dati associativi ed elettorali
delle  organizzazioni  sindacali non risultano tuttora certificati si
provvedera' a ripartire i distacchi spettanti, pari a n. 421 ai sensi
della tabella allegato 1, con successivo accordo.