Art. 3 Contingente dei permessi sindacali 1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali. 2. I permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione di tutti i comparti escluso quello della scuola, pari a 90 minuti per dipendente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 77 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo. 3. I permessi di cui al comma 2 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente mentre alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1 comma 5 competono nella misura di n. 47 minuti per dipendente. 4. Nel comparto scuola e sino all' entrata in funzione delle RSU, i permessi di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) e c), sono in misura di n. 67 minuti per dipendente, calcolati con le modalita' del comma 2. Con l'entrata in funzione delle RSU essi divengono n. 37 minuti per dipendente e - dopo l'applicazione del comma 5 - n. 36 5. Nel comparto scuola, al momento della pratica attuazione dell'apposito accordo di modifica sulla definizione delle aree di contrattazione, con il quale e' stata istituita l' area della dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sara' utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi nella citata istituenda area. 6. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse organizzazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.