Art. 3
                 Contingente dei permessi sindacali
   1.  E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto
dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del 7 agosto 1998
sulle prerogative sindacali.
   2.  I permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione di tutti
i  comparti  escluso  quello  della  scuola,  pari  a  90  minuti per
dipendente  in  servizio,  al  netto dei cumuli previsti dall'art. 4,
comma  1, lett. a) e b), sono portati nel loro complesso ad un valore
pari  a  77  minuti  per  dipendente  con  rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  in  servizio.  Tra  i  dipendenti  in  servizio presso
l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli
in posizione di comando o fuori ruolo.
   3.  I permessi di cui al comma 2 spettano alle RSU nella misura di
n.  30  minuti  per  dipendente  mentre alle organizzazioni sindacali
rappresentative  ai  sensi dell'art. 1 comma 5 competono nella misura
di n. 47 minuti per dipendente.
   4.  Nel comparto scuola e sino all' entrata in funzione delle RSU,
i    permessi    di   competenza   delle   organizzazioni   sindacali
rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1 lett.
a) e c), sono in misura di n. 67 minuti per dipendente, calcolati con
le  modalita'  del  comma 2. Con l'entrata in funzione delle RSU essi
divengono  n.  37  minuti  per dipendente e - dopo l'applicazione del
comma 5 - n. 36
   5.  Nel  comparto  scuola,  al  momento  della  pratica attuazione
dell'apposito  accordo  di  modifica  sulla definizione delle aree di
contrattazione,  con  il  quale  e'  stata  istituita  l'  area della
dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro
a   tempo  indeterminato  sara'  utilizzato  in  forma  cumulata  per
garantire n. 10 distacchi nella citata istituenda area.
   6.  I  permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui
al  comma  3  sono  ripartiti  nella  sede  decentrata  tra le stesse
organizzazioni,  secondo  le  modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ
del 7 agosto 1998.