ART. 4
                               Cumuli
   1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle
RSU  previsto  dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente
contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti
nel modo seguente:
   a)  sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per
tutti i comparti esclusi i ministeri pari a n. 337 distacchi
   b)  sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per
il comparto Ministeri, pari a n. 39 distacchi , accantonati in attesa
dell'accordo dell'art. 2, comma 5.
   c)  ulteriori  n.  10 minuti pari ad altri n. 107 distacchi per il
solo comparto scuola.
   2.  Il  contingente dei permessi cumulati del comma 1 lettere a) e
c)  ammonta  a  n. 444 distacchi ed e' ripartito, in via transattiva,
tra  tutte  le  associazioni  sindacali  di cui al presente contratto
oltre  al  contingente  complessivo dei distacchi di cui alla tabella
allegato  n.  1 - pari , senza il comparto ministeri, a n. 2039 - per
un  totale  complessivo  di  n  2483  distacchi.  La ripartizione dei
distacchi  e' indicata nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nella
tabella  n.  9  sono  indicati  i  distacchi  cumulati  che  dopo  la
ripartizione   tra   le  organizzazioni  di  categoria,  residuano  a
disposizione delle rispettive confederazioni.