ART. 5
      Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
   1.  Sono confermati i permessi per la partecipazione alle riunioni
degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali
e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i
dirigenti  sindacali  che  siano componenti degli organismi direttivi
delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
non collocati in distacco o aspettativa,
   2.  Il  contingente  delle  ore  di permesso di cui al comma 1 per
tutti  i  comparti,  in  ragione di anno, e' costituito da n. 419.162
ore, di cui n. 28.530 riservate alle confederazioni e n. 385.877 alle
organizzazioni  di  categoria  rappresentative dei comparti di cui al
presente  accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate dal n.
10  al  n. 18. N. 4755 ore di permesso, destinate alle confederazioni
sono accantonate in attesa dell'esito di giudizi pendenti.
   3.   Il   contingente   destinato  alle  organizzazioni  sindacali
rappresentative   nel  comparto  Ministeri  (  ricompreso  in  quello
generale  del  comma  2)  e'  pari  a  n. 37.600 ore di permesso, che
saranno ripartite con l'accordo di cui all'art. 2, comma 5.
   4.  Sono confermate le modalita' di utilizzo previste dall'art. 11
del CCNQ del 7 agosto 1998.