ART. 6
                    Durata e disposizioni finali
   1. Il presente contratto e' valido per il biennio 2000 - 2001.
   2.  Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi
di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un nuovo accordo
conseguente   all'   accertamento   della   rappresentativita'  delle
organizzazioni  sindacali  per il primo biennio economico 2002 - 2003
(relativo  al  quadriennio  di  contrattazione  2002  - 2005) nel cui
contesto  le  parti  confermeranno  l'entita'  dei  permessi cumulati
dell'art. 3 o procederanno alla loro riduzione.
   3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a
seguito  dei periodici accertamenti della rappresentativita' ai sensi
dell'art. 47 bis del dlgs. 29/1993, nei luoghi di lavoro la fruizione
delle  prerogative  sindacali  rimane  in capo ai precedenti soggetti
sino  al  subentro  dei nuovi che avviene con la data di stipulazione
del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo a ciascun
biennio economico.
   4. In tale ipotesi i contingenti dei permessi previsti dagli artt.
4  e 5, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti
sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate
in  quanto  ammesse  alla  precedente  trattativa  nazionale.  Queste
ultime,  qualora  non  siano  confermate come rappresentative (tenuto
conto  per  le confederazioni della nota alla tabella 10) e risultino
avere  utilizzato nel medesimo periodo permessi in misura superiore a
quella spettante pro rata dovranno restituire alle amministrazioni di
appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle
ore di permesso non spettanti .
   5.  Nel  comparto  scuola,  in  prima  applicazione  del  presente
contratto,  il  termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1,
lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 e' spostato al 31 luglio 2000. Per il
personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo
di assicurare la continuita' dell'attivita' didattica, il termine del
30  giugno  di  ciascun  anno  per  le  richieste  di  distacco  o di
aspettativa  puo'  essere  oltrepassato  quando  le richieste possano
essere  accolte  senza  arrecare  alcun  pregiudizio o disfunzione al
servizio scolastico.
   6.   Eventuali   cambiamenti  delle  organizzazioni  di  categoria
rappresentative   di   cui  al  presente  contratto  derivanti  dalla
riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in considerazione
ai   fini   della   denominazione  purche'  intervenuti  prima  della
stipulazione definitiva del presente contratto.
   7.  Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono
in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998 , come integrato dal
quello   del   27  gennaio  1999,  fatta  eccezione  per  le  tabelle
completamente sostituite da quelle del presente contratto.