ART. 6 Durata e disposizioni finali 1. Il presente contratto e' valido per il biennio 2000 - 2001. 2. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un nuovo accordo conseguente all' accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 - 2003 (relativo al quadriennio di contrattazione 2002 - 2005) nel cui contesto le parti confermeranno l'entita' dei permessi cumulati dell'art. 3 o procederanno alla loro riduzione. 3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentativita' ai sensi dell'art. 47 bis del dlgs. 29/1993, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico. 4. In tale ipotesi i contingenti dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate come rappresentative (tenuto conto per le confederazioni della nota alla tabella 10) e risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi in misura superiore a quella spettante pro rata dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti . 5. Nel comparto scuola, in prima applicazione del presente contratto, il termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 e' spostato al 31 luglio 2000. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuita' dell'attivita' didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa puo' essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico. 6. Eventuali cambiamenti delle organizzazioni di categoria rappresentative di cui al presente contratto derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in considerazione ai fini della denominazione purche' intervenuti prima della stipulazione definitiva del presente contratto. 7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998 , come integrato dal quello del 27 gennaio 1999, fatta eccezione per le tabelle completamente sostituite da quelle del presente contratto.