ART.2
1.  La  contrattazione  di comparto e quella relativa alle Aziende ed
Enti  di cui all'art.73, comma 5, del D.Lgs.n.29/1993, fermo restando
le  ipotesi  legali  di  cui  all'art.1, comma 2, lett. b) e c) della
legge   n.196/1997,   come   modificata   ed  integrata  dalla  legge
n.488/1999,  possono specificare le ipotesi di ricorso alla fornitura
di  lavoro  temporaneo  di  cui  all'art.1  del  presente contratto e
prevedere  casi  di  esclusione  ulteriori rispetto a quelli previsti
dall'art.1, comma 4, della stessa legge.