ART.3
1.  I  lavoratori  con  contratto  di  fornitura di lavoro temporaneo
contemporaneamente  impiegati presso ogni amministrazione, secondo la
disciplina  del presente contratto, non possono superare il tetto del
7%,  calcolato  su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato
in servizio presso la stessa amministrazione, arrotondato, in caso di
frazioni, all'unita' superiore.