ART.4
1.  I  lavoratori  con  contratto  di fornitura di lavoro temporaneo,
qualora  partecipino a programmi o a progetti di produttivita' presso
l'amministrazione,  hanno  titolo  a  partecipare  all'erogazione dei
connessi  trattamenti  economici accessori, secondo le previsioni dei
contratti collettivi dei diversi comparti.
2.  La contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione
alle  caratteristiche  organizzative delle amministrazioni, determina
specifiche  condizioni,  criteri e modalita' per la corresponsione di
tali trattamenti accessori.