ART.5
1.   Le  amministrazioni  provvedono  alla  tempestiva  e  preventiva
informazione  e  consultazione  della delegazione sindacale abilitata
alla  contrattazione  decentrata  integrativa sul numero, sui motivi,
sul  contenuto,  anche economico, sulla durata prevista dei contratti
di  lavoro  temporaneo  e  sui  relativi  costi. Nei casi di motivate
ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via
successiva,  comunque  non  oltre  i  cinque  giorni  successivi alla
stipulazione  dei  contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7, comma
4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
2.  La  contrattazione  di comparto e quella relativa alle Aziende ed
Enti  di  cui  all'art.73,  comma  5,  del  D.Lgs.n.29/1993,  possono
stabilire   forme  diverse  di  partecipazione  sindacale,  ai  sensi
dell'art.10  del citato D.Lgs.n.29/1993, fermo restando l'esigenza di
garantire  alle  amministrazioni  la  possibilita'  di  un tempestivo
ricorso  alla  fornitura  di lavoro temporaneo per il soddisfacimento
delle proprie esigenze organizzative.
3.  Alla  fine  di  ciascun  anno  le amministrazioni forniscono alla
delegazione  sindacale  di  cui  al  comma  1,  tutte le informazioni
necessarie  alla  verifica  del  rispetto  della  percentuale fissata
dall'art. 3.