ART.6
1.  I  lavoratori  con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a
partecipare,  presso l'amministrazione utilizzatrice, alle assemblee,
indette   dai  soggetti  sindacali  di  cui  all'art.10  dell'accordo
collettivo  quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del
7.8.1998, che riguardino la generalita' dei dipendenti.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i lavoratori utilizzano le
ore  previste  dallo  specifico contratto collettivo delle imprese di
fornitura di lavoro temporaneo.