ART.7
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni forniscono
informazioni   all'ARAN,   sull'andamento   a  consuntivo,  nell'anno
precedente,  del  numero,  dei motivi, della durata e degli oneri dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.
2.  E' costituito un osservatorio intercompartimentale, con carattere
di sperimentalita' e senza oneri di spesa, per la raccolta di dati ed
informazioni sulle esperienze realizzate.
3.  Entro  il  31.12.2001, le parti si incontreranno per una verifica
congiunta  del  ricorso  al  lavoro  temporaneo  nel primo biennio di
attuazione,   anche  al  fine  di  formulare  proposte  di  eventuali
modifiche ed integrazioni del presente contratto.