Art. 2. 1. Le somme ripartite sono assegnate alle regioni come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Qualora, entro il termine di cento giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale 15 settembre 1999, le regioni non presentino i progetti per la realizzazione degli interventi al Ministero della sanita', Dipartimento della programmazione, le somme assegnate saranno recuperate in occasione del primo trasferimento di fondi ed assegnate al comune che ha presentato, entro i tempi previsti, i progetti di cui all'art. 4 del citato decreto.