Art. 2.
  1.  Le  somme ripartite sono assegnate alle regioni come da tabella
allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Qualora,  entro  il termine di cento giorni dalla pubblicazione
del decreto ministeriale 15 settembre 1999, le regioni non presentino
i  progetti  per la realizzazione degli interventi al Ministero della
sanita',   Dipartimento  della  programmazione,  le  somme  assegnate
saranno  recuperate  in occasione del primo trasferimento di fondi ed
assegnate  al  comune  che  ha  presentato, entro i tempi previsti, i
progetti di cui all'art. 4 del citato decreto.