L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 3 agosto 2000; Premesso che l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), prevede che, con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), siano individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che, nel medesimo provvedimento, siano stabilite le modalita' e le procedure per consentire alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete), sulla base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la direttiva 96/92/CE; il decreto legislativo n. 79/1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni; la delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: delibera n. 62/99); la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999; la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99); la deliberazione dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999; la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999; la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1o agosto 2000, recante attribuzione al Gestore della rete della concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonche' approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima; Visti: il documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato", approvato dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (prot. AU/1999/175) (di seguito: Nota informativa); il documento per la consultazione "Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", diffuso dall'Autorita' in data 28 ottobre 1999 (prot. AU/99/247) (di seguito: Documento per la consultazione); Viste le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia numeri 4442/00 e 4627/00, rese in data 22 marzo 2000 e depositate in data 27 giugno 2000; Vista la lettera del Gestore della rete in data 21 luglio 2000 (prot. AD/P/20000070), pervenuta all'Autorita' in data 25 luglio 2000 (prot. Autorita' 011262); Visto il documento relazione tecnica "Presupposti per la definizione di modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", predisposto dal dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricita' dell'Autorita'; Considerato che: la capacita' di interconnessione disponibile e' pari alla differenza tra il valore della capacita' netta trasmissibile ed il valore della capacita' utilizzata per l'esecuzione dei contratti di importazione pluriennali in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti, che si trovano nella disponibilita' della societa' Enel S.p.a.; l'Autorita' ha previsto, al paragrafo 6.17 della Nota informativa, che, nel definire, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, le modalita' e condizioni di ripartizione della capacita' di interconnessione con l'estero non gia' utilizzata da contratti di lungo termine in essere alla data del 19 febbraio 1997, possano essere previsti meccanismi di mercato; nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 62/99, l'Autorita', nel Documento per la consultazione, ha proposto il ricorso ad una procedura di asta per l'assegnazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione qualora l'insieme delle richieste di utilizzo della capacita' di interconnessione risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la capacita' di trasporto sull'interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero, tenuto conto anche del mercato vincolato; nello stesso Documento per la consultazione, l'Autorita' ha affermato l'esigenza di prevedere un limite massimo alla quota della capacita' di interconnessione disponibile per il mercato libero che in ogni momento ciascun soggetto puo' detenere, direttamente o indirettamente, al fine di promuovere la concorrenza tra gli importatori di energia elettrica in Italia; a seguito della diffusione del Documento per la consultazione, quanto richiamato nei precedenti alinea e' stato valutato positivamente dalla maggior parte dei soggetti interessati; con la citata lettera in data 21 luglio 2000, il Gestore della rete ha comunicato la capacita' di trasporto sull'interconnessione disponibile per nuovi impegni contrattuali a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2000; Ritenuto che sia opportuno: considerare, nella definizione delle modalita' e condizioni delle importazioni, anche le esportazioni di energia elettrica, essendo la capacita' di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza; che l'assegnazione della capacita' di interconnessione per l'anno 2001, qualora le richieste di utilizzo risultino superiori alla capacita' di interconnessione disponibile, avvenga attraverso meccanismi di mercato, al fine di garantire la massima trasparenza, la possibilita' di utilizzare la stessa capacita' da parte dei soggetti che ad essa attribuiscono maggior valore e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo della capacita' di interconnessione tra i consumatori di energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato in Italia; che l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile avvenga, qualora possibile, in modo congiunto da parte del Gestore della rete e dei gestori confinanti; che, qualora risulti impossibile l'assegnazione congiunta, l'assegnazione del 50% della capacita' di interconnessione disponibile attraverso ciascuna frontiera nel 2001 avvenga in seguito ad iniziative autonome del Gestore della rete, prevedendo altresi' che il restante 50% sia assegnate dai gestori confinanti; al fine di promuovere la pluralita' nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, che la quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto sia limitata, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2001 di una quota maggiore del 20% della capacita' disponibile su ciascuna frontiera e del 10% della capacita' di interconnessione disponibile su tutte le frontiere; che l'introduzione di meccanismi di mercato per l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile sia compatibile con la disciplina delle modalita' di rifiuto dell'accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta in Stati membri dell'Unione europea, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 162/99; che una quota della capacita' di trasporto sull'interconnessione sia disponibile per l'accesso da parte di operatori esteri al sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, una volta che tale sistema sia operativo; che sia demandata al Gestore della rete, quale concessionario delle attivita' di trasmissione e dispacciamento, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, l'attuazione delle procedure di assegnazione della capacita' di interconnessione per l'anno 2001, nonche' per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000; Delibera: Di approvare il seguente provvedimento: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue: a) assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte della capacita' di interconnessione disponibile; b) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; c) banda e' una quota parte della capacita' di interconnessione assegnabile; d) capacita' di interconnessione disponibile e' la massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero per l'importazione di energia elettrica in Italia, al netto della capacita' impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti; e) capacita' di importazione assegnabile su una frontiera e' la capacita' di interconnessione disponibile su tale frontiera, qualora il Gestore della rete e il gestore confinante provvedano congiuntamente all'assegnazione di tale capacita'; negli altri casi, per capacita' di importazione assegnabile su una frontiera si intende il 50% della capacita' di interconnessione disponibile su tale frontiera; f) decreto legislativo n. 79/99 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; g) deliberazione n. 70/97 e' la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata; h) deliberazione n. 13/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata; i) deliberazione n. 91/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999; j) deliberazione n. 162/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999; k) deliberazione n. 172/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999; l) deliberazione n. 180/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999; m) deliberazione n. 182/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999; n) frontiera e' l'insieme delle linee di interconnessione con ciascuno dei seguenti Paesi: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera; o) gestore confinante e' un gestore estero di rete di trasmissione interconnessa con la rete di trasmissione nazionale ad una frontiera; p) Gestore della rete e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999; q) periodo estivo sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre; r) periodo invernale sono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre; s) punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi; t) sollecitazione di offerta e' l'invito, anche non individuale, a presentare un'offerta nell'ambito della procedura concorsuale di cui al successivo art. 5.