L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 3 agosto 2000;
  Premesso  che  l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79  (di  seguito:  decreto  legislativo  n.  79/1999),  di
attuazione  della  direttiva  96/92/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  19 dicembre  1996,  concernente  norme  comuni per il
mercato   interno   dell'energia  elettrica  (di  seguito:  direttiva
96/92/CE),   prevede   che,   con  provvedimento  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita'),  siano
individuate  modalita'  e  condizioni  delle  importazioni  nel  caso
risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto
conto  di  un'equa  ripartizione  complessiva tra mercato vincolato e
mercato  libero e che, nel medesimo provvedimento, siano stabilite le
modalita'  e  le procedure per consentire alla societa' Gestore della
rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.a.  (di seguito: Gestore della
rete),  sulla  base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello
stesso  decreto  legislativo,  di  rifiutare  l'accesso alla rete per
l'energia  elettrica  importata  a beneficio di un cliente idoneo nel
caso  in  cui  nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa
qualifica alla stessa tipologia di clienti;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la direttiva 96/92/CE;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 febbraio  1999,  n.  13/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del
1o marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
    la  delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito:
delibera n. 62/99);
    la   deliberazione   dell'Autorita'  30 giugno  1999,  n.  91/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 188 del
12 agosto 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 ottobre  1999,  n.  162/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 264 del
10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  10 novembre  1999,  n. 172/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 268 del
15 novembre 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 dicembre  1999,  n.  180/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 286 del
6 dicembre 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  16 dicembre  1999,  n. 182/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 297 del
20 dicembre 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 178 del 1o agosto 2000, recante attribuzione al
Gestore  della rete della concessione delle attivita' di trasmissione
e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi
compresa  la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale,
nonche'  approvazione  della  convenzione  per  la  disciplina  della
concessione medesima;
  Visti:
    il  documento  "Nota  informativa sulla regolazione delle tariffe
elettriche   per   la   liberalizzazione   del   mercato",  approvato
dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (prot. AU/1999/175) (di seguito:
Nota informativa);
    il documento per la consultazione "Trattamento delle importazioni
di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacita' di
trasporto disponibili, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", diffuso dall'Autorita'
in  data 28 ottobre 1999 (prot. AU/99/247) (di seguito: Documento per
la consultazione);
  Viste  le  sentenze  del  tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia  numeri 4442/00  e  4627/00,  rese  in data 22 marzo 2000 e
depositate in data 27 giugno 2000;
  Vista  la  lettera  del  Gestore  della rete in data 21 luglio 2000
(prot. AD/P/20000070), pervenuta all'Autorita' in data 25 luglio 2000
(prot. Autorita' 011262);
  Visto   il   documento   relazione   tecnica  "Presupposti  per  la
definizione  di  modalita' e condizioni delle importazioni di energia
elettrica   in   presenza   di  capacita'  di  trasporto  disponibili
insufficienti,   ai   sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79",  predisposto dal dott. Alberto
Pototschnig,  nella sua posizione di direttore dell'Area elettricita'
dell'Autorita';
  Considerato che:
    la   capacita'  di  interconnessione  disponibile  e'  pari  alla
differenza  tra  il  valore della capacita' netta trasmissibile ed il
valore  della  capacita' utilizzata per l'esecuzione dei contratti di
importazione  pluriennali  in essere alla data del 19 febbraio 1997 e
non  ancora  scaduti,  che  si  trovano  nella  disponibilita'  della
societa' Enel S.p.a.;
    l'Autorita'   ha   previsto,   al   paragrafo   6.17  della  Nota
informativa,  che,  nel definire, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto   legislativo  n.  79/1999,  le  modalita'  e  condizioni  di
ripartizione  della  capacita'  di  interconnessione con l'estero non
gia' utilizzata da contratti di lungo termine in essere alla data del
19 febbraio 1997, possano essere previsti meccanismi di mercato;
    nell'ambito  del  procedimento  avviato con la delibera n. 62/99,
l'Autorita',  nel  Documento  per  la  consultazione,  ha proposto il
ricorso  ad  una procedura di asta per l'assegnazione della capacita'
di  trasporto sull'interconnessione qualora l'insieme delle richieste
di   utilizzo   della   capacita'  di  interconnessione  risulti  non
compatibile  con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del
sistema   elettrico   nazionale  o  con  la  capacita'  di  trasporto
sull'interconnessione   destinata  alle  importazioni  a  favore  del
mercato libero, tenuto conto anche del mercato vincolato;
    nello  stesso  Documento  per  la  consultazione,  l'Autorita' ha
affermato  l'esigenza di prevedere un limite massimo alla quota della
capacita'  di  interconnessione disponibile per il mercato libero che
in  ogni  momento  ciascun  soggetto  puo'  detenere,  direttamente o
indirettamente,   al  fine  di  promuovere  la  concorrenza  tra  gli
importatori di energia elettrica in Italia;
    a  seguito  della  diffusione del Documento per la consultazione,
quanto   richiamato   nei   precedenti   alinea   e'  stato  valutato
positivamente dalla maggior parte dei soggetti interessati;
    con  la  citata  lettera in data 21 luglio 2000, il Gestore della
rete  ha  comunicato  la capacita' di trasporto sull'interconnessione
disponibile  per  nuovi  impegni  contrattuali  a  decorrere dal mese
di ottobre dell'anno 2000;
  Ritenuto che sia opportuno:
    considerare, nella definizione delle modalita' e condizioni delle
importazioni,  anche le esportazioni di energia elettrica, essendo la
capacita' di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti
di potenza;
    che l'assegnazione della capacita' di interconnessione per l'anno
2001,  qualora  le  richieste  di  utilizzo  risultino superiori alla
capacita'   di   interconnessione   disponibile,  avvenga  attraverso
meccanismi  di  mercato, al fine di garantire la massima trasparenza,
la  possibilita'  di  utilizzare  la  stessa  capacita'  da parte dei
soggetti   che   ad   essa   attribuiscono maggior  valore  e  l'equa
ripartizione  dei benefici derivanti dall'utilizzo della capacita' di
interconnessione  tra  i consumatori di energia elettrica del mercato
libero e del mercato vincolato in Italia;
    che    l'assegnazione   della   capacita'   di   interconnessione
disponibile  avvenga,  qualora  possibile, in modo congiunto da parte
del Gestore della rete e dei gestori confinanti;
    che,   qualora   risulti  impossibile  l'assegnazione  congiunta,
l'assegnazione   del   50%   della   capacita'   di  interconnessione
disponibile attraverso ciascuna frontiera nel 2001 avvenga in seguito
ad  iniziative  autonome  del Gestore della rete, prevedendo altresi'
che il restante 50% sia assegnate dai gestori confinanti;
    al  fine  di  promuovere  la  pluralita'  nell'offerta di energia
elettrica  sul  mercato  nazionale,  che  la quota della capacita' di
interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto sia limitata, nel
caso  in  cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo
che   nessun   soggetto   possa  disporre  per  l'anno  2001  di  una
quota maggiore  del  20%  della  capacita'  disponibile  su  ciascuna
frontiera  e  del 10% della capacita' di interconnessione disponibile
su tutte le frontiere;
    che  l'introduzione  di  meccanismi di mercato per l'assegnazione
della  capacita'  di interconnessione disponibile sia compatibile con
la  disciplina  delle  modalita' di rifiuto dell'accesso alla rete di
trasmissione  nazionale  per  l'energia  elettrica  prodotta in Stati
membri  dell'Unione europea, di cui all'art. 2 della deliberazione n.
162/99;
    che  una quota della capacita' di trasporto sull'interconnessione
sia disponibile per l'accesso da parte di operatori esteri al sistema
delle  offerte  di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999,
una volta che tale sistema sia operativo;
    che  sia  demandata  al  Gestore della rete, quale concessionario
delle  attivita'  di  trasmissione  e dispacciamento, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, l'attuazione
delle  procedure  di assegnazione della capacita' di interconnessione
per  l'anno  2001, nonche' per i mesi di ottobre, novembre e dicembre
2000;

                              Delibera:
  Di approvare il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  del presente provvedimento si applicano le definizioni di
cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,
integrate come segue:
    a) assegnatario  e'  il soggetto che acquisisce la disponibilita'
di una quota parte della capacita' di interconnessione disponibile;
    b) Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    c) banda  e'  una quota parte della capacita' di interconnessione
assegnabile;
    d) capacita'   di  interconnessione  disponibile  e'  la  massima
capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero
per  l'importazione  di  energia  elettrica in Italia, al netto della
capacita'  impegnata  dai  contratti  pluriennali  di importazione di
energia  elettrica  in  essere  alla  data del 19 febbraio 1997 e non
ancora scaduti;
    e) capacita'  di  importazione assegnabile su una frontiera e' la
capacita'  di interconnessione disponibile su tale frontiera, qualora
il   Gestore   della   rete   e   il  gestore  confinante  provvedano
congiuntamente  all'assegnazione di tale capacita'; negli altri casi,
per capacita' di importazione assegnabile su una frontiera si intende
il  50%  della  capacita'  di  interconnessione  disponibile  su tale
frontiera;
    f) decreto   legislativo  n.  79/99  e'  il  decreto  legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
    g) deliberazione  n.  70/97  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata
ed integrata;
    h) deliberazione  n.  13/99  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
18 febbraio  1999,  n.  13/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  49  del  1o marzo  1999, come successivamente
modificata ed integrata;
    i) deliberazione  n.  91/99  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 188 del 12 agosto 1999;
    j) deliberazione  n.  162/99  e'  la deliberazione dell'Autorita'
28 ottobre  1999,  n.  162/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;
    k) deliberazione  n.  172/99  e'  la deliberazione dell'Autorita'
10 novembre  1999,  n.  172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;
    l) deliberazione  n.  180/99  e'  la deliberazione dell'Autorita'
3 dicembre  1999,  n.  180/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;
    m) deliberazione  n.  182/99  e'  la deliberazione dell'Autorita'
16 dicembre  1999,  n.  182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999;
    n) frontiera  e'  l'insieme  delle  linee di interconnessione con
ciascuno dei seguenti Paesi: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera;
    o) gestore   confinante   e'   un   gestore  estero  di  rete  di
trasmissione  interconnessa  con la rete di trasmissione nazionale ad
una frontiera;
    p) Gestore  della  rete  e'  la  societa'  Gestore  della rete di
trasmissione   nazionale  S.p.a.,  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo n. 79/1999;
    q) periodo   estivo   sono   i   mesi  di maggio, giugno,  luglio
e settembre;
    r) periodo          invernale         sono         i         mesi
di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;
    s) punto  di  riconsegna  e'  il punto in cui l'energia elettrica
vettoriata  viene  prelevata dalla rete con obbligo di connessione di
terzi;
    t) sollecitazione  di offerta e' l'invito, anche non individuale,
a  presentare  un'offerta  nell'ambito della procedura concorsuale di
cui al successivo art. 5.