Art. 10. Disposizioni finali 10.1 Il Gestore della rete procede alla assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2000 e non gia' assegnata sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni numeri 162/99, 172/99, 180/99 e 182/99, utilizzando, in quanto applicabili, le modalita' previste nei precedenti articoli da 3 a 7. 10.2 Con successivo provvedimento l'Autorita' dispone la destinazione dei proventi derivanti dalle procedure concorsuali di cui al precedente art. 5, nonche' dei margini derivanti dall'importazione di energia elettrica di cui al precedente art. 8. 10.3 Successivamente all'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99, la capacita' di interconnessione assegnabile, ma non assegnata, e la capacita' di interconnessione eventualmente eccedente la capacita' di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua e' assegnata dalla societa' Gestore del mercato S.p.a., di cui al medesimo art. 5, sulla base di meccanismi da questa definiti e conformi alla disciplina del sistema delle offerte stesse. 10.4 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' rapporti mensili sull'assegnazione della capacita' di interconnessione assegnabile, sullo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 5, nonche' sulle attivita' di cui al precedente art. 8. 10.5 Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con quanto previsto nella presente deliberazione. 10.6 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 3 agosto 2000 Il presidente: Ranci