Art. 10.
                         Disposizioni finali
  10.1   Il  Gestore  della  rete  procede  alla  assegnazione  della
capacita'    di    interconnessione    disponibile    per    i   mesi
di ottobre, novembre  e dicembre  dell'anno 2000 e non gia' assegnata
sulla  base  di  quanto  previsto  dalle deliberazioni numeri 162/99,
172/99,  180/99  e  182/99,  utilizzando,  in  quanto applicabili, le
modalita' previste nei precedenti articoli da 3 a 7.
  10.2   Con   successivo   provvedimento   l'Autorita'   dispone  la
destinazione  dei  proventi  derivanti dalle procedure concorsuali di
cui   al   precedente   art.   5,   nonche'   dei  margini  derivanti
dall'importazione di energia elettrica di cui al precedente art. 8.
  10.3  Successivamente all'entrata in operativita' del sistema delle
offerte  di  cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo n. 79/99, la
capacita'  di  interconnessione  assegnabile,  ma non assegnata, e la
capacita' di interconnessione eventualmente eccedente la capacita' di
interconnessione  disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera
non prevedibile e discontinua e' assegnata dalla societa' Gestore del
mercato  S.p.a.,  di cui al medesimo art. 5, sulla base di meccanismi
da  questa  definiti  e  conformi  alla  disciplina del sistema delle
offerte stesse.
  10.4 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' rapporti mensili
sull'assegnazione  della  capacita'  di interconnessione assegnabile,
sullo  svolgimento  delle  procedure concorsuali di cui al precedente
art. 5, nonche' sulle attivita' di cui al precedente art. 8.
  10.5  Sono  abrogate tutte le disposizione incompatibili con quanto
previsto nella presente deliberazione.
  10.6   La  presente  deliberazione  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
    Milano, 3 agosto 2000
                                                 Il presidente: Ranci