Art. 2. Accordi tra Gestore della rete e gestori confinanti 2.1 Al fine dell'assegnazione della capacita' di interconnessione, il Gestore della rete promuove la stipula di accordi che prevedano l'impegno da parte dei gestori confinanti: a) a determinare e ad assegnare, congiuntamente al Gestore della rete, la capacita' di interconnessione disponibile, secondo le modalita' e condizioni definite ai successivi articoli da 3 a 7, prevedendo che i proventi delle eventuali procedure concorsuali su ciascuna frontiera siano ripartiti in parti uguali tra il Gestore della rete e l'insieme dei gestori confinanti; b) ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non comporti una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore della capacita' di interconnessione; c) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di cui al successivo art. 7, comma 7.3. 2.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' copia degli accordi di cui al precedente comma 2.1. 2.3 In mancanza degli accordi di cui al precedente comma 2.1, con uno o piu' dei gestori confinanti, entro i termini di cui al successivo art. 4, comma 4.5, il Gestore della rete ne da' comunicazione all'Autorita' e, per le relative frontiere, assegna autonomamente la capacita' di interconnessione assegnabile secondo quanto previsto dai successivi articoli da 3 a 7. In questo caso, il Gestore della rete, nel rispetto di condizioni di reciprocita', riconosce ai soggetti assegnatari della quota della capacita' di interconnessione disponibile assegnata dai gestori confinanti, i diritti e gli obblighi previsti dal successivo art. 7 per gli assegnatari di bande.