Art. 2.
         Accordi tra Gestore della rete e gestori confinanti
  2.1  Al fine dell'assegnazione della capacita' di interconnessione,
il  Gestore  della  rete promuove la stipula di accordi che prevedano
l'impegno da parte dei gestori confinanti:
    a) a  determinare e ad assegnare, congiuntamente al Gestore della
rete,  la  capacita'  di  interconnessione  disponibile,  secondo  le
modalita'  e  condizioni  definite  ai  successivi articoli da 3 a 7,
prevedendo  che  i  proventi delle eventuali procedure concorsuali su
ciascuna  frontiera  siano  ripartiti  in parti uguali tra il Gestore
della rete e l'insieme dei gestori confinanti;
    b) ad  applicare  una  disciplina  per  il trasporto dell'energia
elettrica  destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e
che  comunque  non  comporti  una  ingiustificata  riduzione  per gli
operatori del valore della capacita' di interconnessione;
    c) a    rendere    disponibile    alla   frontiera   la   potenza
complessivamente  prevista  nei  programmi orari di cui al successivo
art. 7, comma 7.3.
  2.2  Il  Gestore  della  rete  trasmette  all'Autorita' copia degli
accordi di cui al precedente comma 2.1.
  2.3  In  mancanza degli accordi di cui al precedente comma 2.1, con
uno  o  piu'  dei  gestori  confinanti,  entro  i  termini  di cui al
successivo   art.  4,  comma  4.5,  il  Gestore  della  rete  ne  da'
comunicazione  all'Autorita'  e,  per  le relative frontiere, assegna
autonomamente  la  capacita'  di interconnessione assegnabile secondo
quanto  previsto dai successivi articoli da 3 a 7. In questo caso, il
Gestore  della  rete,  nel  rispetto  di  condizioni di reciprocita',
riconosce  ai  soggetti  assegnatari  della  quota della capacita' di
interconnessione  disponibile  assegnata  dai  gestori  confinanti, i
diritti  e  gli  obblighi  previsti  dal  successivo  art.  7 per gli
assegnatari di bande.