Art. 3.
              Capacita' di interconnessione assegnabile
  3.1  Al  fine  dell'assegnazione,  la capacita' di interconnessione
assegnabile  su  ciascuna  frontiera  e' suddivisa in bande. Ciascuna
banda  ha  un'ampiezza  fissa  di  10  MW in ciascuna ora del periodo
invernale.  In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del
mese  di agosto  tale ampiezza e' ridotta mediante l'applicazione dei
coefficienti  denominati  rispettivamente a e b, di cui al successivo
comma 3.2.
  3.2  I  coefficienti  a e b sono definiti annualmente, per ciascuna
frontiera,  dal  Gestore  della  rete  in  modo tale da comportare le
minime  riduzioni  dell'ampiezza di ciascuna banda compatibili con la
capacita'   di   interconnessione  assegnabile,  rispettivamente  nel
periodo estivo e nel mese di agosto.
  3.3  L'80%  delle  bande  su  ciascuna  frontiera  e'  destinato ad
assegnazione su base annuale. Fino all'operativita' del sistema delle
offerte  di  cui  all'art.  5  del decreto legislativo n. 79/1999, le
rimanenti bande, nonche' le bande non assegnate su base annuale, sono
destinate all'assegnazione su base mensile.
  3.4 I valori dei coefficienti a e b per l'anno 2001 sono pubblicati
dal Gestore della rete sul proprio sito internet entro e non oltre il
23 settembre 2000.