Art. 3. Capacita' di interconnessione assegnabile 3.1 Al fine dell'assegnazione, la capacita' di interconnessione assegnabile su ciascuna frontiera e' suddivisa in bande. Ciascuna banda ha un'ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora del periodo invernale. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del mese di agosto tale ampiezza e' ridotta mediante l'applicazione dei coefficienti denominati rispettivamente a e b, di cui al successivo comma 3.2. 3.2 I coefficienti a e b sono definiti annualmente, per ciascuna frontiera, dal Gestore della rete in modo tale da comportare le minime riduzioni dell'ampiezza di ciascuna banda compatibili con la capacita' di interconnessione assegnabile, rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto. 3.3 L'80% delle bande su ciascuna frontiera e' destinato ad assegnazione su base annuale. Fino all'operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, le rimanenti bande, nonche' le bande non assegnate su base annuale, sono destinate all'assegnazione su base mensile. 3.4 I valori dei coefficienti a e b per l'anno 2001 sono pubblicati dal Gestore della rete sul proprio sito internet entro e non oltre il 23 settembre 2000.