Art. 4.
                 Richieste di assegnazione di bande
  4.1  Possono  richiedere  l'assegnazione di bande i distributori, i
clienti   grossisti   e  i  clienti  finali  inclusi,  alla  data  di
presentazione  della  richiesta  di  cui  al  successivo  comma  4.2,
nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione
n. 91/99.
  4.2  La  richiesta per l'assegnazione di bande, predisposta secondo
modalita'  e  nel  formato  definiti  dal  Gestore  della  rete, deve
contenere almeno l'indicazione:
    a) del numero di bande richieste per ciascuna frontiera;
    b) del punto o dei punti di riconsegna in Italia.
  4.3  La  richiesta  di  cui  al  precedente  comma  4.2 deve essere
corredata  dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascun punto
di   riconsegna   attestante  il  suo  interesse  alla  richiesta  di
assegnazione  di  bande.  Per  ciascun  punto  di  riconsegna un solo
soggetto puo' presentare la richiesta di assegnazione di bande.
  4.4  Le  richieste  per l'assegnazione di bande su base annuale per
l'anno  2001  sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre
il  30 settembre  2000.  Le  richieste per l'assegnazione di bande su
base  mensile  per  l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete
entro e non oltre il quindicesimo giorno del secondo mese antecedente
al mese per il quale si procede all'assegnazione delle bande.
  4.5  Almeno  sette  giorni  prima  della  scadenza  del  termine di
presentazione  delle richieste per l'assegnazione di bande, di cui al
precedente comma 4.4, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito
internet il numero di bande per le quali procede ad assegnazione.
  4.6  Entro  sette  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di cui al
precedente  comma  4.4,  qualora  le  richieste, di cui al precedente
comma   4.2   indichino  complessivamente  un  numero  di  bande  non
superiore,    su    ciascuna    frontiera,    a    quelle   destinate
all'assegnazione,  tenendo  conto  di  quanto previsto dal precedente
art.  3,  comma  3.3,  il Gestore della rete procede all'assegnazione
delle  bande.  In caso contrario il Gestore della rete procede, entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma
4.4,  all'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione
delle bande secondo quanto previsto al successivo art. 5.