Art. 4. Richieste di assegnazione di bande 4.1 Possono richiedere l'assegnazione di bande i distributori, i clienti grossisti e i clienti finali inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al successivo comma 4.2, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99. 4.2 La richiesta per l'assegnazione di bande, predisposta secondo modalita' e nel formato definiti dal Gestore della rete, deve contenere almeno l'indicazione: a) del numero di bande richieste per ciascuna frontiera; b) del punto o dei punti di riconsegna in Italia. 4.3 La richiesta di cui al precedente comma 4.2 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascun punto di riconsegna attestante il suo interesse alla richiesta di assegnazione di bande. Per ciascun punto di riconsegna un solo soggetto puo' presentare la richiesta di assegnazione di bande. 4.4 Le richieste per l'assegnazione di bande su base annuale per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre il 30 settembre 2000. Le richieste per l'assegnazione di bande su base mensile per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre il quindicesimo giorno del secondo mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione delle bande. 4.5 Almeno sette giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle richieste per l'assegnazione di bande, di cui al precedente comma 4.4, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet il numero di bande per le quali procede ad assegnazione. 4.6 Entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.4, qualora le richieste, di cui al precedente comma 4.2 indichino complessivamente un numero di bande non superiore, su ciascuna frontiera, a quelle destinate all'assegnazione, tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3.3, il Gestore della rete procede all'assegnazione delle bande. In caso contrario il Gestore della rete procede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.4, all'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione delle bande secondo quanto previsto al successivo art. 5.