Art. 5.
          Procedura concorsuale per l'assegnazione di bande
  5.1  Il  Gestore  della  rete  invita  a partecipare alla procedura
concorsuale   i  soggetti  che  hanno  presentato  le  richieste  per
l'assegnazione di bande di cui al precedente art. 4, comma 4.2.
  5.2   La   procedura  concorsuale  si  svolge  attraverso  ripetute
sollecitazioni di offerte da parte del Gestore della rete.
  5.3  A  seguito  di  ciascuna  sollecitazione  di  offerte, ciascun
partecipante alla procedura puo' presentare un'offerta specificando:
    a) il numero di bande richieste su ciascuna frontiera;
    b) il prezzo offerto per ciascuna banda richiesta.
  5.4   Per  ciascun  partecipante,  il  numero  di  bande  richieste
complessivamente nell'offerta di cui al precedente comma 5.3 non puo'
essere  superiore a quello delle bande complessivamente oggetto della
richiesta di cui al precedente art. 4, comma 4.2.
  5.5  Le offerte presentate da ciascun partecipante a seguito di una
sollecitazione  specificano  un  prezzo  per  ogni banda richiesta su
ciascuna frontiera non inferiore a quello offerto per la stessa banda
dallo stesso partecipante a seguito delle precedenti sollecitazioni.
  5.6   Successivamente  alla  ricezione  delle  offerte  di  cui  al
precedente  comma  5.3,  il  Gestore della rete procede, per ciascuna
frontiera,  ad  una  assegnazione  delle  bande  ai partecipanti alla
procedura  concorsuale,  che  sostituisce  quella  definita a seguito
della  precedente  sollecitazione  di offerte, sulla base dell'ordine
decrescente  dei  prezzi offerti e comunica a ciascun partecipante il
numero  di  bande su ciascuna frontiera di cui lo stesso partecipante
e'  risultato assegnatario nonche', per ciascuna frontiera, il prezzo
piu' basso offerto al quale corrisponde un'assegnazione di banda e il
prezzo  medio  delle  bande  assegnate. Il Gestore della rete procede
quindi a una nuova sollecitazione di offerte.
  5.7  La  procedura concorsuale si conclude quando, a seguito di una
sollecitazione  di  offerte,  non siano presentate offerte diverse da
quelle  presentate  successivamente alla precedente sollecitazione, e
comunque dopo quindici sollecitazioni di offerte.
  5.8  Il  prezzo  che  ciascun  partecipante  e' tenuto a versare al
Gestore   della   rete  per  ciascuna  banda  di  cui  sia  risultato
assegnatario   e'   pari  al  prezzo  da  questi  offerto  a  seguito
dell'ultima sollecitazione di offerte della procedura concorsuale.
  5.9  Il Gestore della rete definisce le modalita' organizzative per
l'espletamento  della  procedura  concorsuale,  sulla  base di quanto
previsto nella presente deliberazione.
  5.10  Il  Gestore  della rete tiene separata evidenza contabile dei
proventi e dei costi relativi alla procedura concorsuale prevista nel
presente articolo.