Art. 5. Procedura concorsuale per l'assegnazione di bande 5.1 Il Gestore della rete invita a partecipare alla procedura concorsuale i soggetti che hanno presentato le richieste per l'assegnazione di bande di cui al precedente art. 4, comma 4.2. 5.2 La procedura concorsuale si svolge attraverso ripetute sollecitazioni di offerte da parte del Gestore della rete. 5.3 A seguito di ciascuna sollecitazione di offerte, ciascun partecipante alla procedura puo' presentare un'offerta specificando: a) il numero di bande richieste su ciascuna frontiera; b) il prezzo offerto per ciascuna banda richiesta. 5.4 Per ciascun partecipante, il numero di bande richieste complessivamente nell'offerta di cui al precedente comma 5.3 non puo' essere superiore a quello delle bande complessivamente oggetto della richiesta di cui al precedente art. 4, comma 4.2. 5.5 Le offerte presentate da ciascun partecipante a seguito di una sollecitazione specificano un prezzo per ogni banda richiesta su ciascuna frontiera non inferiore a quello offerto per la stessa banda dallo stesso partecipante a seguito delle precedenti sollecitazioni. 5.6 Successivamente alla ricezione delle offerte di cui al precedente comma 5.3, il Gestore della rete procede, per ciascuna frontiera, ad una assegnazione delle bande ai partecipanti alla procedura concorsuale, che sostituisce quella definita a seguito della precedente sollecitazione di offerte, sulla base dell'ordine decrescente dei prezzi offerti e comunica a ciascun partecipante il numero di bande su ciascuna frontiera di cui lo stesso partecipante e' risultato assegnatario nonche', per ciascuna frontiera, il prezzo piu' basso offerto al quale corrisponde un'assegnazione di banda e il prezzo medio delle bande assegnate. Il Gestore della rete procede quindi a una nuova sollecitazione di offerte. 5.7 La procedura concorsuale si conclude quando, a seguito di una sollecitazione di offerte, non siano presentate offerte diverse da quelle presentate successivamente alla precedente sollecitazione, e comunque dopo quindici sollecitazioni di offerte. 5.8 Il prezzo che ciascun partecipante e' tenuto a versare al Gestore della rete per ciascuna banda di cui sia risultato assegnatario e' pari al prezzo da questi offerto a seguito dell'ultima sollecitazione di offerte della procedura concorsuale. 5.9 Il Gestore della rete definisce le modalita' organizzative per l'espletamento della procedura concorsuale, sulla base di quanto previsto nella presente deliberazione. 5.10 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e dei costi relativi alla procedura concorsuale prevista nel presente articolo.