Art. 6. Condizioni di assegnazione di bande 6.1 Nell'ambito della procedura di cui al precedente art. 5, nessun soggetto puo' richiedere o risultare assegnatario di bande in numero superiore: a) per ciascuna frontiera, al 20% delle bande destinate all' assegnazione sulla medesima frontiera; b) complessivamente, al 10% delle bande destinate all'assegnazione sul totale delle frontiere. 6.2 Al fine di quanto previsto al precedente comma 6.1: a) le richieste presentate da societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima societa', sono considerate congiuntamente; b) concorrono alla determinazione del numero di bande richieste da un distributore o da cliente grossista anche il numero di bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale distributore o cliente grossista opera, direttamente o attraverso societa' controllate o collegate, in qualita' di venditore dell'energia elettrica importata.