Art. 6.
                 Condizioni di assegnazione di bande
  6.1 Nell'ambito della procedura di cui al precedente art. 5, nessun
soggetto  puo' richiedere o risultare assegnatario di bande in numero
superiore:
    a) per  ciascuna  frontiera,  al  20%  delle bande destinate all'
assegnazione sulla medesima frontiera;
    b) complessivamente,     al    10%    delle    bande    destinate
all'assegnazione sul totale delle frontiere.
  6.2 Al fine di quanto previsto al precedente comma 6.1:
    a) le  richieste  presentate da societa' tra le quali sussista un
rapporto  di  controllo  o  collegamento  ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima societa', sono
considerate congiuntamente;
    b) concorrono  alla  determinazione del numero di bande richieste
da  un  distributore  o da cliente grossista anche il numero di bande
richieste  dai  clienti  finali rispetto ai quali tale distributore o
cliente   grossista   opera,   direttamente   o  attraverso  societa'
controllate  o  collegate,  in  qualita'  di  venditore  dell'energia
elettrica importata.