Art. 7. Diritti e obblighi degli assegnatari di bande 7.1 L'assegnatario di una banda: a) e' tenuto a consegnare al gestore confinante una potenza corrispondente, ai sensi della disciplina del trasporto e della riconciliazione dell'energia elettrica in vigore nel paese confinante, al programma orario di cui al successivo comma 7.3; b) acquisisce l'impegno del gestore confinante a rendere disponibile alla frontiera italiana la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3; c) acquisisce l'impegno del Gestore della rete a prelevare dal gestore confinante ed a rendere disponibile all'assegnatario la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3; d) acquisisce il diritto a prelevare energia elettrica secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 13/99. Per l'applicazione di tale disciplina, per potenza impegnata ed energia elettrica immessa nel punto di consegna si considerano, rispettivamente, la potenza specificata nei programmi orari di cui al successivo comma 7.3 e la corrispondente energia elettrica vettoriabile. 7.2 Successivamente all'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, ciascuna banda puo' essere utilizzata per l'importazione di energia elettrica destinata al medesimo sistema delle offerte. 7.3 Con cadenza settimanale, l'assegnatario comunica al gestore confinante ed al Gestore della rete un programma orario di importazione per ciascuna banda. Il programma non puo' prevedere in nessuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda in quell'ora. 7.4 La ricomposizione tra la potenza effettivamente trasferita attraverso la frontiera e la somma delle potenze indicate nei programmi di importazione non comportano oneri per gli assegnatari. 7.5 La cessione di bande e' consentita esclusivamente in favore di distributori, clienti grossisti o clienti finali inclusi, alla data della cessione medesima, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99. Ciascuna cessione e' notificata al Gestore della rete ed ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica. La cessione comporta trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui al precedente comma 7.1 per le bande oggetto della cessione stessa.