Art. 7.
            Diritti e obblighi degli assegnatari di bande
  7.1 L'assegnatario di una banda:
    a) e'  tenuto  a  consegnare  al  gestore  confinante una potenza
corrispondente,  ai  sensi  della  disciplina  del  trasporto e della
riconciliazione   dell'energia   elettrica   in   vigore   nel  paese
confinante, al programma orario di cui al successivo comma 7.3;
    b) acquisisce   l'impegno   del   gestore  confinante  a  rendere
disponibile alla frontiera italiana la potenza prevista nel programma
orario di cui al successivo comma 7.3;
    c) acquisisce  l'impegno  del  Gestore della rete a prelevare dal
gestore  confinante  ed  a  rendere  disponibile  all'assegnatario la
potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;
    d) acquisisce il diritto a prelevare energia elettrica secondo la
disciplina  di cui alla deliberazione n. 13/99. Per l'applicazione di
tale  disciplina,  per potenza impegnata ed energia elettrica immessa
nel  punto  di  consegna  si considerano, rispettivamente, la potenza
specificata  nei  programmi orari di cui al successivo comma 7.3 e la
corrispondente energia elettrica vettoriabile.
  7.2  Successivamente  all'entrata in operativita' del sistema delle
offerte  di  cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo  n. 79/1999,
ciascuna  banda  puo' essere utilizzata per l'importazione di energia
elettrica destinata al medesimo sistema delle offerte.
  7.3  Con  cadenza  settimanale,  l'assegnatario comunica al gestore
confinante   ed   al  Gestore  della  rete  un  programma  orario  di
importazione  per  ciascuna banda. Il programma non puo' prevedere in
nessuna  ora  l'importazione  di  una  potenza superiore all'ampiezza
della banda in quell'ora.
  7.4  La  ricomposizione  tra  la  potenza effettivamente trasferita
attraverso  la  frontiera  e  la  somma  delle  potenze  indicate nei
programmi di importazione non comportano oneri per gli assegnatari.
  7.5  La cessione di bande e' consentita esclusivamente in favore di
distributori,  clienti  grossisti o clienti finali inclusi, alla data
della  cessione  medesima,  nell'elenco  dei  clienti  idonei, di cui
all'art.  2  della  deliberazione  n.  91/99.  Ciascuna  cessione  e'
notificata  al  Gestore  della rete ed ha effetto a partire dal primo
giorno  del  secondo  mese  successivo  a  quello  della notifica. La
cessione  comporta  trasferimento  al cessionario dei diritti e degli
obblighi  di  cui  al precedente comma 7.1 per le bande oggetto della
cessione stessa.