Art. 8. Capacita' di interconnessione che si renda utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua 8.1 Il Gestore della rete, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comma 10.3, puo' utilizzare per l'importazione di energia elettrica la capacita' di interconnessione assegnabile, ma non assegnata, e la capacita' di interconnessione eventualmente eccedente la capacita' di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua. 8.2 L'energia elettrica importata attraverso l'utilizzo della capacita' di cui al precedente comma 8.1 e' acquistata all'estero dal Gestore della rete al prezzo piu' conveniente e comunque inferiore al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, e ceduta attraverso procedure trasparenti e concorrenziali. 8.3 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dell'attivita' di acquisto e cessione dell'energia elettrica di cui al precedente comma 8.2.