Art. 8.
Capacita'  di  interconnessione  che si renda utilizzabile in maniera
                    non prevedibile e discontinua
  8.1  Il  Gestore  della  rete,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
successivo art. 10, comma 10.3, puo' utilizzare per l'importazione di
energia  elettrica  la  capacita' di interconnessione assegnabile, ma
non  assegnata,  e  la  capacita'  di  interconnessione eventualmente
eccedente   la  capacita'  di  interconnessione  disponibile  che  si
rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua.
  8.2  L'energia  elettrica  importata  attraverso  l'utilizzo  della
capacita' di cui al precedente comma 8.1 e' acquistata all'estero dal
Gestore della rete al prezzo piu' conveniente e comunque inferiore al
costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta
da   impianti  termoelettrici  che  utilizzano  combustibili  fossili
commerciali,  di  cui  all'art.  6, comma 6.5, della deliberazione n.
70/97, e ceduta attraverso procedure trasparenti e concorrenziali.
  8.3  Il  Gestore  della  rete  tiene  separata  evidenza  contabile
dell'attivita'  di  acquisto e cessione dell'energia elettrica di cui
al precedente comma 8.2.