Art. 9.
                      Diritti degli esportatori
  Ai  soggetti  che  nel  corso  del 2001 esportano energia elettrica
dall'Italia  sono  riconosciuti  i  diritti  e,  se tali diritti sono
esercitati,  gli  obblighi di cui al precedente art. 7, relativamente
ad    una    capacita'   di   trasporto   sull'interconnessione   per
l'importazione   sulla   frontiera   attraverso   la   quale  avviene
l'esportazione  pari,  in  ciascuna  ora, alla capacita' di trasporto
sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di
energia elettrica.