Art. 9. Diritti degli esportatori Ai soggetti che nel corso del 2001 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti i diritti e, se tali diritti sono esercitati, gli obblighi di cui al precedente art. 7, relativamente ad una capacita' di trasporto sull'interconnessione per l'importazione sulla frontiera attraverso la quale avviene l'esportazione pari, in ciascuna ora, alla capacita' di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica.