Art. 2.
  1. Restano  invariate  tutte  le  altre  disposizioni  previste dal
decreto  ministeriale  30  novembre 1999 ed in particolare le deroghe
contenute  nell'art. 3 del citato decreto ed inoltre dal divieto sono
esclusi   i   veicoli   dotati  di  autorizzazione  prefettizia  gia'
rilasciata  ai  sensi  dell'art.  4  dello  stesso decreto, nonche' i
veicoli  provenienti  dall'estero o dalla Sardegna, purche' muniti di
idonea certificazione attestante la provenienza.
  2. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 29 agosto 2000
                                                    Il Ministro: Nesi

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 365