Art. 2. 1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 30 novembre 1999 ed in particolare le deroghe contenute nell'art. 3 del citato decreto ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia gia' rilasciata ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, nonche' i veicoli provenienti dall'estero o dalla Sardegna, purche' muniti di idonea certificazione attestante la provenienza. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 agosto 2000 Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2000 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 365