Art. 2. La specialita' medicinale di cui all'art. 1, e' erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti dalla sindrome di Cushing grave che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per essa indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento sino a concorrenza della spesa stanziata. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2000 Il Ministro Presidente della commissione Veronesi