Art. 2.
  La  specialita' medicinale di cui all'art. 1, e' erogabile a totale
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale ai soggetti affetti dalla
sindrome  di  Cushing  grave  che  non  possono  avvalersi  di valida
alternativa  terapeutica,  nel  rispetto  delle  condizioni  per essa
indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento sino a concorrenza
della spesa stanziata.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2000


                                                 Il Ministro
                                         Presidente della commissione
                                                   Veronesi