Art. 2.
  L'Universita' interessata programma l'accesso al corso in relazione
alle effettive disponibilita' di strutture e attrezzature didattiche,
scientifiche  e  sportive idonee e previo accertamento dell'idoneita'
fisica   per   le   attivita'  disciplinari  a  prevalente  contenuto
tecnico-sportivo.