(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
                   DECRETO RETTORALE 30 marzo 2000
                             IL RETTORE
   VISTA:  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
   VISTA:  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
   VISTO: lo Statuto di questa Universita' emanato con D.R. 30.9.1994
n. 1196 e successive modifiche ed integrazioni;
   VISTO:  il Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241,  emanato  con  D.R.  n.  133 del 26.1.95, cosi' come integrato e
modificato  con successivo D.R. n. 1029 del 29.7.96 ed in particolare
l'art. 25, e l'art. 27 comma 3;
   VISTO:   il   Regolamento   di   organizzazione   delle  strutture
amministrative  centrali  emanato con D.R. n. 80/96, quale risultante
dalle modifiche apportate con D.R. n. 1/1493 del 12.10.1998;
   VISTO:   il   Testo  coordinato  dei  decreti  di  attuazione  del
sopracitato  Regolamento di organizzazione quale risultante dal testo
aggiornato  emanato con D.R. 26.2.99 n. 01/389 e successive modifiche
ed integrazioni;
   VISTO:  il  D.Lgs.  29/93  "Razionalizzazione  dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione  della  disciplina in
materia  di  pubblico  impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
   VISTA: la legge 15.5.1997, n. 127, cd. "Legge Bassanini bis" ed in
particolare gli art.1,2,3;
   VISTO:  il  D.P.R.  20.10.1998,  n. 403 "Regolamento di attuazione
degli  artt.  1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia
di semplificazione delle certificazioni amministrative";
   VISTO:  il  Regolamento  d'Ateneo  per  l'attuazione  della  legge
31.12.1996,  n.  675, sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto  al  trattamento  di  dati  personali",  emanato con D.R. n.
01/1442 del 7.10.1998;
   RILEVATA:   la  necessita'  di  procedere  ad  una  revisione  del
Regolamento  di attuazione della legge n. 241/90, al fine di adeguare
le relative disposizioni alle innovazioni normative sopravvenute, con
particolare  riguardo  a quelle emanate in materia di semplificazione
amministrativa  e  dichiarazioni  sostitutive,  in  materia di tutela
della  "privacy"  nonche'  a  quelle concernenti il rafforzamento del
principio  di  separazione  tra  funzioni  di  indirizzo  politico  e
attivita' di gestione;
   RILEVATA:  la  necessita' di procedere nel medesimo contesto ad un
aggiornamento  della  Tabella  -  Sez.  I e II - annessa al succitato
regolamento   al   fine   di   adeguare   la  stessa  alle  modifiche
organizzative e normative intervenute;
   VISTE:  le delibere n. 422 e n. 44, rispettivamente del 23.11.1999
e  del  22.2.2000,  con  le  quali il Consiglio di Amministrazione ha
approvato  le  modifiche  da  apportare  al Regolamento di attuazione
della legge n. 241/90;
   ACQUISITO:  il  parere  del  Senato Accademico (delibere n. 87 del
21.12.1999 e n. 181 del 29.2.2000);
   ACCERTATO:  che  e'  stata  data  comunicazione  al  Consiglio  di
amministrazione   dell'avvenuto   aggiornamento   della  tabella  dei
procedimenti amministrativi annessa al regolamento in questione;
   VISTA:  la  nota  prot.  n.03/2276  del 23/3/2000, con la quale e'
stato   richiesto  il  parere  della  Commissione  per  l'accesso  ai
documenti  amministrativi  sulle  modifiche  apportate  al Capo III -
Modalita' di esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti  amministrativi  -  secondo  quanto  previsto dal combinato
disposto  di  cui  all'art.10,  comma 1, del D.P.R. n. 352/92 e degli
artt. 16 (come modificato dall'art.17, comma 24, L.127/97), 24, e 27,
della legge n. 241/90;
   RITENUTO:  di  dover sospendere l'entrata in vigore delle suddette
modifiche,  in attesa del predetto parere, ovvero del decorso inutile
del termine di cui all'art. 16 della legge n. 241/90;
   RITENUTO  infine  opportuno  procedere  all'emanazione  del  testo
aggiornato  del  Regolamento  di  attuazione  della  Legge  n. 241/90
comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute;

                               DECRETA
                               ART. 1
   1.  -  Il  Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241,  emanato con D.R. 26 gennaio 1995, n. 133, cosi' come modificato
con  successivo  D.R.  29  luglio  1996,  n.  1029,  e' ulteriormente
modificato secondo quanto specificato negli articoli seguenti.

                               ART. 2
   1-  All'art.  1,  comma  1,  al  termine del comma e' aggiunta, di
seguito, la seguente frase "e successive modifiche ed integrazioni";
   All'art.  1,  il  comma 4 e' sostituito dal seguente: "Per "unita'
organizzative"  si  intendono,  ai  fini del presente regolamento, le
strutture  dell'amministrazione  centrale  cosi' come individuate dal
regolamento  di  organizzazione  e  dai  relativi  decreti attuativi,
ovvero le strutture didattiche, scientifiche e di servizio competenti
allo  svolgimento  del  procedimento o alla formazione definitiva del
provvedimento, ovvero a detenerlo stabilmente."
   2-  All'art.  3,  comma  1,  dopo  le parole "almeno trenta giorni
prima", sono inserite le seguenti "della scadenza del termine".
   3-  All'art.  4,  comma  3,  dopo  le  parole "il responsabile del
procedimento",  e'  inserita  la  frase  "come  individuato  ai sensi
dell'art.   9,   commi   1   e  2";  dopo  le  parole  "il  Direttore
amministrativo", le parole "affinche' provveda" sono sostituite dalle
seguenti  "e  provvede";  la  frase "circolari indirizzate a tutte le
unita' organizzative dell'Ateneo, con l'esposizione delle ragioni che
giustificano  la  deroga"  e'  sostituita dalla seguente "ad assumere
altre   iniziative   comunque  idonee  al  raggiungimento  del  fine,
indicando le ragioni che giustificano la deroga".
   4-  All'art. 5, comma 5, dopo le parole "da parte del Rettore", e'
inserita  la  seguente frase "o del Direttore amministrativo, per gli
ambiti di rispettiva competenza".
   5-  All'art.  6,  comma  1,  e'  soppressa  la seguente frase: "da
disposizioni  di  legge o di regolamento, ovvero, in difetto, entro i
termini  previsti  in  via suppletiva"; nella seconda parte del comma
dopo la frase "che non puo' comunque essere superiore", le parole "ad
altri  novanta" sono sostituite dalle seguenti "a quarantacinque"; al
termine  del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Qualora entro il
termine  come  prorogato ai sensi della presente disposizione non sia
stato  possibile  acquisire il parere, resta fermo il disposto di cui
all'art. 5, comma 4."
   All'articolo  6,  comma  2,  viene  soppresso  l'ultima  frase  "e
comunque per un tempo non superiore a centottanta giorni".
   6-  All'art. 7, comma 1, lettera b), la seconda parte del disposto
"e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  alla  meta' del tempo
previsto dal presente regolamento per la conclusione del procedimento
(allegato  n.  6)",  viene  sostituita  come  segue:  "fatta salva la
facolta'  dell'interessato  di  acquisire  e presentare autonomamente
l'atto richiesto (allegato n. 6)."
   All'art.7, il comma 2 e' abrogato.
   7-  All'art.  8,  il  comma  5 viene sostituito come segue: "Fermo
restando   quanto   previsto  dall'art.  9,  comma  4,  del  presente
regolamento,   nei  casi  di  inerzia  o  ritardo  nell'adozione  dei
provvedimenti  di competenza del Direttore amministrativo, il Rettore
puo'  fissare  un  termine  perentorio  entro  il  quale il Direttore
amministrativo  stesso  e'  tenuto  a  provvedere.  Qualora l'inerzia
permanga,  e  cio'  possa determinare grave pregiudizio all'interesse
pubblico,  il  Rettore,  previa  contestazione,  emana  il necessario
provvedimento.  Resta  salvo  il  potere di annullamento da parte del
Rettore per motivi di legittimita'."
   8-  All'art.  9,  comma  2, nell'ultima parte la parola "entro" e'
sostituita dalle parole "non oltre".
   All'art.  9,  comma  3, dopo le parole "art. 6 della legge 241/90"
sono inserite le seguenti ", dal presente regolamento,".
   All'art.  9,  comma  4,  la  frase "secondo le modalita' e con gli
effetti di cui all'art. 3-ter del D. L. 12.5.1995, n. 163 convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  11.7.1995,  n. 273." e' sostituita
dalla seguente "con gli effetti previsti dalla legislazione vigente".
   All'art.  9,  il  comma  6  viene  sostituito  come  segue: "Ferma
restando   l'immediata   impugnabilita'  in  via  giurisdizionale  e'
ammesso,  entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione,  per il tramite
dell'Ufficio  relazioni  con  il pubblico, reclamo scritto al Rettore
contro i provvedimenti da lui adottati, e al Direttore amministrativo
contro i provvedimenti adottati dal Direttore amministrativo stesso o
da  una  delle  strutture  amministrative  centrali. La decisione sul
reclamo viene adottata nei trenta giorni successivi alla proposizione
dello  stesso.  In  mancanza  di  decisione  nel termine indicato, il
reclamo  si  intende  rigettato. Sono fatte salve le disposizioni sui
reclami avverso le operazioni elettorali contenute nei regolamenti di
Ateneo  per  le elezioni degli organi di governo e degli altri organi
collegiali dell'Universita'."
   All'art.  9,  dopo  il  comma  7  e' aggiunto il seguente comma 8:
"Ferma  restando  l'immediata  impugnabilita' in via giurisdizionale,
contro  i  provvedimenti  adottati  dai  responsabili delle strutture
didattiche, scientifiche e di servizio e' ammesso, entro dieci giorni
dalla   comunicazione   del   provvedimento,   reclamo   scritto   al
responsabile  della  struttura  stessa,  il  quale  decide nei trenta
giorni  successivi,  salve  diverse  previsioni contenute nelle norme
vigenti."
   9-  All'art.  12,  comma  1,  dopo  le parole "anche verbale" sono
inserite le seguenti "da parte del soggetto interessato".
   10-  All'art.  13, comma 1, la frase "al Rettore o al responsabile
della  struttura didattica, scientifica o di servizio competente", e'
sostituita con la seguente "al Rettore o al Direttore amministrativo,
rispettivamente  responsabili  per  le  determinazioni  in materia di
accesso per gli atti formati o detenuti dall'ufficio del Rettore o da
una delle strutture dell'amministrazione centrale".
   All'art.  13,  il  comma 6 e' sostituito dal seguente: "Qualora la
richiesta  di  accesso  venga  avanzata  in pendenza di procedimento,
possono  essere  richiesti  e  fissati  termini piu' brevi rispetto a
quelli previsti dai commi 4 e 5, in relazione ai tempi di svolgimento
del  procedimento  principale,  al fine di consentire all'interessato
l'esercizio  dei  diritti  di  partecipazione  di cui all'art. 10 del
presente regolamento."
   11- All'art. 15, il comma 3 e' abrogato.
   All'art.  15,  comma  6,  la seconda parte del comma e' sostituita
come  segue  "L'esame dei documenti e il ritiro delle eventuali copie
richieste,    puo'    essere    effettuato    da    persona   diversa
dall'interessato,   munita   di   delega  da  questi  sottoscritta  e
accompagnata  da  copia  di documento idoneo ad accertare l'identita'
del delegante.".
   All'art.  15,  il comma 7 e' sostituito dal seguente: "L'esame dei
documenti  e'  gratuito;  il  rilascio  di  copia  dei  documenti  e'
subordinato  al  rimborso  dei  costi  di  ricerca,  di  visura  e di
riproduzione,   il   cui   importo   e'   fissato  dal  Consiglio  di
amministrazione.  E'  assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo
il  solo  rilascio  di  copia  in  forma  autentica,  salvo i casi di
esclusione previsti dalla normativa vigente".
   All'art.  15,  il comma 8 e' sostituito dal seguente: "Nel caso in
cui  sia  richiesto  l'accesso  ad  un  documento  diverso da un atto
pubblico,  che  abbia  per  oggetto  la persona o gli interessi di un
terzo,  il responsabile del procedimento di accesso e' tenuto a darne
comunicazione   al   terzo  stesso  che,  entro  sette  giorni  dalla
comunicazione,   puo'  presentare  eventuali  controdeduzioni.  Della
comunicazione e dalle eventuali controdeduzioni del terzo deve essere
data  informazione  al soggetto richiedente l'accesso, fermo restando
che  la  decisione  sull'accesso  deve  rispettare  i  criteri di cui
all'art.  17,  comma 2. Della determinazione assunta deve essere data
comunicazione al terzo."
   12-  All'art.  16,  comma  1,  e' soppressa la seguente frase: "su
proposta  dei  responsabili  delle  singole  unita' organizzative che
detengono stabilmente l'atto".
   All'art.  16,  comma  3,  e'  soppresso  il  seguente  periodo "In
quest'ultimo  caso  l'accesso e' subordinato al preventivo nulla osta
del   Rettore,   del  Direttore  amministrativo  o  del  responsabile
dell'adozione  del provvedimento finale" e le parole "fermo restando"
sono sostituite dalle seguenti: "Resta fermo".
   All'art.  16,  comma  6,  dopo  la frase "contro le determinazioni
amministrative  concernenti  il  diritto di accesso" sono inserite le
seguenti    parole:   "adottate   dal   Rettore   e   dal   Direttore
amministrativo". Dopo le parole "e' ammesso, entro dieci giorni dalla
comunicazione  reclamo  scritto al Rettore", la frase "che decide nei
dieci giorni successivi" e' sostituita dalla seguente "o al Direttore
amministrativo.  La  decisione  sul  reclamo viene adottata nei dieci
giorni successivi alla proposta dello stesso.".
   13- All'art. 17, comma 1 le parole "nelle ipotesi" sono sostituite
dalle seguenti "nell'osservanza dei criteri".
   All'art.  17, comma 2, dopo la frase "ed in relazione all'esigenza
di  salvaguardare", sono inserite le parole "la vita privata e". Dopo
le  parole  "riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese" sono
inserite  le  seguenti  "e  associazioni".  La  parola  "medesimi" e'
sostituita  con  la  seguente  "richiedenti".  Dopo  la frase "la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici",  e'  inserita  la  seguente "nell'osservanza comunque dei
limiti   posti   dalla   legge   675/96  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,".
   All'art.  17, comma 2, lettera c), il periodo "al fine di favorire
l'eventuale  accesso al mondo del lavoro e delle professioni, notizie
sui  soggetti  predetti,  potranno  essere  rilasciate  a  coloro che
presentino  formale richiesta, purche' dichiarino che le informazioni
sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria
struttura  lavorativa  o  in strutture da essi rappresentate e previa
acquisizione  dell'assenso  degli  interessati  che puo' essere anche
rilasciato  in  via  generale;"  e'  soppresso  ed  e' sostituito dal
seguente "salvo quanto previsto dal regolamento di Ateneo sulla legge
675/96."
   All'art.  17,  comma  2,  lettera  d),  la frase "e in ogni caso i
documenti  concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale",
e'  sostituita  come  segue: "ad eccezione degli elaborati propri del
candidato   escluso   valutati   mediante   l'utilizzo   di   sistemi
informatici.  Sono  sottratti  in  ogni  caso all'accesso i documenti
concernenti  informazioni  di carattere psico-attitudinale relativi a
terzi."
   All'art.  17,  comma  2, lettera e), dopo la frase "fermo restando
quanto  previsto dall'art. 6, comma 3, del D. P. R. 573/94, dall'art.
22  della  legge  109/94"  sono  inserite  le  parole  "e  successive
modifiche ed integrazioni,".
   All'art.  17,  comma  2,  lettera h), al termine del disposto sono
aggiunte le parole "e del regolamento di Ateneo;".
   All'art. 17, comma 2, la lettera l) e' abrogata.
   14- All'art. 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Nel corso
di  un procedimento amministrativo, qualora l'interessato non intenda
o  non  sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui al successivo
art.  20,  i certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali
risultanti  da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una
pubblica   amministrazione,   sono  sempre  acquisiti  d'ufficio  dal
responsabile  del procedimento, con le modalita' previste dall'art. 7
del  D.  P.  R.  20.10.1998, n. 403, su semplice indicazione da parte
dell'interessato  della specifica amministrazione che conserva l'albo
o il registro."
   All'art.  19,  comma  3,  la  frase  "Le  disposizioni  di  cui ai
precedenti  commi  1  e 2 non sono applicabili alla presentazione dei
documenti   nei   concorsi",   e'   sostituita   dalla  seguente  "La
disposizione  di  cui  al  comma  2  non  si  applica  alle procedure
concorsuali".
   15-  All'art.  20,  il  comma  1  e'  sostituito dal seguente: "Il
responsabile  del  procedimento e' tenuto a ricevere le dichiarazioni
sostitutive  che  l'interessato  intenda  presentare  nel corso di un
procedimento,  ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. P. R. 20.10.1998, n.
403  (allegati  nn.  11  e  12). In caso di dichiarazioni sostitutive
dell'atto  di  notorieta',  l'acquisizione  al  procedimento  avviene
previo  accertamento  dell'identita'  del  dichiarante.  Qualora, nel
corso  di  un procedimento, l'amministrazione acquisisca informazioni
relative  a stati, fatti e qualita' personali attraverso l'esibizione
da  parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso
di   validita',   la   registrazione   dei  dati  avviene  attraverso
l'acquisizione   della   copia   fotostatica  del  documento  stesso,
ancorche'  non autenticata secondo le modalita' previste dall'art. 3,
comma 11, della legge 15.05.1997, n. 127, cosi' come modificato dalla
legge 16.06.1998, n. 191".
   All'art.  20,  comma  2,  l'ultima  frase  "resa pubblica mediante
esposizione nei locali dell'unita' stessa" e' sostituita dalle parole
"adeguatamente pubblicizzata."
   All'art. 20, il comma 3 e' abrogato.
   All'art. 20, comma 4, all'inizio del comma e' inserita la seguente
frase  "Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1  del presente
articolo";  le  parole  "(allegato  n.  14)" vengono sostituite dalle
seguenti"(allegato n. 13)".
   16-  All'art.  21, comma 2, dopo la frase "All'Ufficio e' preposto
un  funzionario appartenente alla nona qualifica funzionale o, in sua
mancanza,  alla  ottava  "  la restante parte del comma e' sostituito
come  segue  "Ad  esso  e'  addetto  personale  in possesso di idonea
qualificazione,   con   approfondita  conoscenza  dell'organizzazione
dell'amministrazione e con elevate capacita' di avere contatti con il
pubblico."
   17-  All'art.  22,  comma 6, l'ultimo capoverso e' sostituito come
segue  "Il Direttore amministrativo adotta le misure opportune atte a
garantire   riscontri   periodici   sulla  regolarita'  dei  relativi
registri."
   All'art.  22,  comma  7,  e'  soppressa  la  seguente frase "entro
quindici  giorni  dalla  data di entrata in vigore delle disposizioni
rettorali  di  cui  al  comma  1".  Al termine del comma e' soppressa
l'interpunzione   ed   e'  aggiunta  di  seguito  la  seguente  frase
"nell'osservanza delle disposizioni rettorali di cui al comma 1."
   18- All'art. 23, il comma 2 e' abrogato.
   19  -  All'art.  24,  comma 1, al termine del comma e' aggiunta di
seguito,  dopo  il punto, la frase "In particolare e' abrogato l'art.
12  del  regolamento di organizzazione delle strutture amministrative
centrali dell'Ateneo di cui al D. R. 80/96 e successive modifiche".
   20-  All'art.  26,  comma  1,  le  parole "D. P. R. 130/1994" sono
sostituite dalle seguenti "D. P. R. 403/1998".
   All'art.  26,  comma  2, sono soppressi i seguenti riferimenti "8,
comma 5", e dopo il riferimento "9, commi 1", e' soppresso "2".
   All'art.  26, comma 3, dopo la frase "si applicano le disposizioni
di  cui  al Capo III, in quanto compatibili", e' inserita la seguente
"ritenendosi  sostituito  al Rettore o al Direttore amministrativo il
responsabile  della struttura didattica, scientifica e di servizio.".
Al  medesimo comma la frase "e responsabile del relativo procedimento
e' il segretario amministrativo della struttura;" e' sostituita dalla
seguente:  "Responsabile del relativo procedimento e' il responsabile
del  procedimento  per la formazione dell'atto individuato nei modi e
nei   termini   stabiliti   dall'art.   9,   comma   7  del  presente
regolamento;".
   21-  All'art.  27, comma 5, la frase "Ai sensi dell'art. 10 del D.
P.  R. 352/92 il" e' sostituita dalla seguente "Ai sensi dell'art. 24
della  legge  241/90  e dell'art. 10 del D. P. R. 352/92, il Capo III
del"

                               ART. 3
   1.  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del Regolamento
di  attuazione  della  Legge  241/90,  emanato  con  D.R. n. 133/95 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  la tabella dei procedimenti
(sezione  I  e  II) di cui all'allegato 1 del predetto regolamento e'
sostituita  dalla  tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto
di cui costituisce parte integrante.
   2.  La  modulistica  di  cui  agli  allegati dal n. 2 al n. 14 del
regolamento  attuativo  della  Legge  n.  241/90, emanato con D.R. n.
133/95  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e' sostituita da
quella  di cui agli allegati nn. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),
11),  12),  13),  del presente decreto, del quale costituiscono parte
integrante.

                               ART. 4
   E'  approvato  l'unito  testo  del Regolamento di attuazione della
legge  n.  241/90,  cosi' come modificato ed integrato per effetto di
quanto disposto agli artt. 2 e 3 (allegato n. 14).

                               ART. 5
   E' sospesa l'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art.
1  del  presente  decreto,  relativamente  al Capo III - Modalita' di
esercizio  e  casi  di esclusione dal diritto di accesso ai documenti
amministrativi  - in attesa del previsto parere della Commissione per
l'accesso  ai  documenti  amministrativi,  di  cui agli artt. 24 e 27
della  Legge  n.  241/90  e dell'art. 10 del D.P.R. n. 352/92, ovvero
dell'inutile   decorso   del   termine  di  cui  all'art.  16,  della
sopracitata  Legge  n.  241/90,  cosi'  come modificata dall'art. 17,
comma 24 della L. 127/97.

                               ART. 6
   1. Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art.
27   del   Regolamento  di  attuazione  della  Legge  n.  241/90,  le
modificazioni  e  integrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto
entrano  in  vigore  il  trentesimo giorno successivo alla data della
loro  pubblicazione  mediante  affissione  all'albo dell'Universita',
fermo restando quanto disposto dall'art.5.
   Il  Regolamento  di  attuazione della legge n. 241/90, emanato con
D.R.  n.  133/95  nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni
apportate  con  il  presente  decreto  ai  sensi  dell'art.  4, sara'
altresi' pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ateneo e sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - della Repubblica Italiana.
   Pisa, 30.marzo 2000
                                                   Il rettore: MODICA