ALLEGATO 1 DECRETO RETTORALE 30 marzo 2000 IL RETTORE VISTA: la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTO: lo Statuto di questa Universita' emanato con D.R. 30.9.1994 n. 1196 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato con D.R. n. 133 del 26.1.95, cosi' come integrato e modificato con successivo D.R. n. 1029 del 29.7.96 ed in particolare l'art. 25, e l'art. 27 comma 3; VISTO: il Regolamento di organizzazione delle strutture amministrative centrali emanato con D.R. n. 80/96, quale risultante dalle modifiche apportate con D.R. n. 1/1493 del 12.10.1998; VISTO: il Testo coordinato dei decreti di attuazione del sopracitato Regolamento di organizzazione quale risultante dal testo aggiornato emanato con D.R. 26.2.99 n. 01/389 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO: il D.Lgs. 29/93 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni; VISTA: la legge 15.5.1997, n. 127, cd. "Legge Bassanini bis" ed in particolare gli art.1,2,3; VISTO: il D.P.R. 20.10.1998, n. 403 "Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; VISTO: il Regolamento d'Ateneo per l'attuazione della legge 31.12.1996, n. 675, sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", emanato con D.R. n. 01/1442 del 7.10.1998; RILEVATA: la necessita' di procedere ad una revisione del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90, al fine di adeguare le relative disposizioni alle innovazioni normative sopravvenute, con particolare riguardo a quelle emanate in materia di semplificazione amministrativa e dichiarazioni sostitutive, in materia di tutela della "privacy" nonche' a quelle concernenti il rafforzamento del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e attivita' di gestione; RILEVATA: la necessita' di procedere nel medesimo contesto ad un aggiornamento della Tabella - Sez. I e II - annessa al succitato regolamento al fine di adeguare la stessa alle modifiche organizzative e normative intervenute; VISTE: le delibere n. 422 e n. 44, rispettivamente del 23.11.1999 e del 22.2.2000, con le quali il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche da apportare al Regolamento di attuazione della legge n. 241/90; ACQUISITO: il parere del Senato Accademico (delibere n. 87 del 21.12.1999 e n. 181 del 29.2.2000); ACCERTATO: che e' stata data comunicazione al Consiglio di amministrazione dell'avvenuto aggiornamento della tabella dei procedimenti amministrativi annessa al regolamento in questione; VISTA: la nota prot. n.03/2276 del 23/3/2000, con la quale e' stato richiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sulle modifiche apportate al Capo III - Modalita' di esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi - secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art.10, comma 1, del D.P.R. n. 352/92 e degli artt. 16 (come modificato dall'art.17, comma 24, L.127/97), 24, e 27, della legge n. 241/90; RITENUTO: di dover sospendere l'entrata in vigore delle suddette modifiche, in attesa del predetto parere, ovvero del decorso inutile del termine di cui all'art. 16 della legge n. 241/90; RITENUTO infine opportuno procedere all'emanazione del testo aggiornato del Regolamento di attuazione della Legge n. 241/90 comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute; DECRETA ART. 1 1. - Il Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato con D.R. 26 gennaio 1995, n. 133, cosi' come modificato con successivo D.R. 29 luglio 1996, n. 1029, e' ulteriormente modificato secondo quanto specificato negli articoli seguenti. ART. 2 1- All'art. 1, comma 1, al termine del comma e' aggiunta, di seguito, la seguente frase "e successive modifiche ed integrazioni"; All'art. 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Per "unita' organizzative" si intendono, ai fini del presente regolamento, le strutture dell'amministrazione centrale cosi' come individuate dal regolamento di organizzazione e dai relativi decreti attuativi, ovvero le strutture didattiche, scientifiche e di servizio competenti allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento, ovvero a detenerlo stabilmente." 2- All'art. 3, comma 1, dopo le parole "almeno trenta giorni prima", sono inserite le seguenti "della scadenza del termine". 3- All'art. 4, comma 3, dopo le parole "il responsabile del procedimento", e' inserita la frase "come individuato ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2"; dopo le parole "il Direttore amministrativo", le parole "affinche' provveda" sono sostituite dalle seguenti "e provvede"; la frase "circolari indirizzate a tutte le unita' organizzative dell'Ateneo, con l'esposizione delle ragioni che giustificano la deroga" e' sostituita dalla seguente "ad assumere altre iniziative comunque idonee al raggiungimento del fine, indicando le ragioni che giustificano la deroga". 4- All'art. 5, comma 5, dopo le parole "da parte del Rettore", e' inserita la seguente frase "o del Direttore amministrativo, per gli ambiti di rispettiva competenza". 5- All'art. 6, comma 1, e' soppressa la seguente frase: "da disposizioni di legge o di regolamento, ovvero, in difetto, entro i termini previsti in via suppletiva"; nella seconda parte del comma dopo la frase "che non puo' comunque essere superiore", le parole "ad altri novanta" sono sostituite dalle seguenti "a quarantacinque"; al termine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Qualora entro il termine come prorogato ai sensi della presente disposizione non sia stato possibile acquisire il parere, resta fermo il disposto di cui all'art. 5, comma 4." All'articolo 6, comma 2, viene soppresso l'ultima frase "e comunque per un tempo non superiore a centottanta giorni". 6- All'art. 7, comma 1, lettera b), la seconda parte del disposto "e comunque per un periodo non superiore alla meta' del tempo previsto dal presente regolamento per la conclusione del procedimento (allegato n. 6)", viene sostituita come segue: "fatta salva la facolta' dell'interessato di acquisire e presentare autonomamente l'atto richiesto (allegato n. 6)." All'art.7, il comma 2 e' abrogato. 7- All'art. 8, il comma 5 viene sostituito come segue: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del presente regolamento, nei casi di inerzia o ritardo nell'adozione dei provvedimenti di competenza del Direttore amministrativo, il Rettore puo' fissare un termine perentorio entro il quale il Direttore amministrativo stesso e' tenuto a provvedere. Qualora l'inerzia permanga, e cio' possa determinare grave pregiudizio all'interesse pubblico, il Rettore, previa contestazione, emana il necessario provvedimento. Resta salvo il potere di annullamento da parte del Rettore per motivi di legittimita'." 8- All'art. 9, comma 2, nell'ultima parte la parola "entro" e' sostituita dalle parole "non oltre". All'art. 9, comma 3, dopo le parole "art. 6 della legge 241/90" sono inserite le seguenti ", dal presente regolamento,". All'art. 9, comma 4, la frase "secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'art. 3-ter del D. L. 12.5.1995, n. 163 convertito, con modificazioni, nella legge 11.7.1995, n. 273." e' sostituita dalla seguente "con gli effetti previsti dalla legislazione vigente". All'art. 9, il comma 6 viene sostituito come segue: "Ferma restando l'immediata impugnabilita' in via giurisdizionale e' ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione, per il tramite dell'Ufficio relazioni con il pubblico, reclamo scritto al Rettore contro i provvedimenti da lui adottati, e al Direttore amministrativo contro i provvedimenti adottati dal Direttore amministrativo stesso o da una delle strutture amministrative centrali. La decisione sul reclamo viene adottata nei trenta giorni successivi alla proposizione dello stesso. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato. Sono fatte salve le disposizioni sui reclami avverso le operazioni elettorali contenute nei regolamenti di Ateneo per le elezioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Universita'." All'art. 9, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma 8: "Ferma restando l'immediata impugnabilita' in via giurisdizionale, contro i provvedimenti adottati dai responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e' ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, reclamo scritto al responsabile della struttura stessa, il quale decide nei trenta giorni successivi, salve diverse previsioni contenute nelle norme vigenti." 9- All'art. 12, comma 1, dopo le parole "anche verbale" sono inserite le seguenti "da parte del soggetto interessato". 10- All'art. 13, comma 1, la frase "al Rettore o al responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio competente", e' sostituita con la seguente "al Rettore o al Direttore amministrativo, rispettivamente responsabili per le determinazioni in materia di accesso per gli atti formati o detenuti dall'ufficio del Rettore o da una delle strutture dell'amministrazione centrale". All'art. 13, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Qualora la richiesta di accesso venga avanzata in pendenza di procedimento, possono essere richiesti e fissati termini piu' brevi rispetto a quelli previsti dai commi 4 e 5, in relazione ai tempi di svolgimento del procedimento principale, al fine di consentire all'interessato l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui all'art. 10 del presente regolamento." 11- All'art. 15, il comma 3 e' abrogato. All'art. 15, comma 6, la seconda parte del comma e' sostituita come segue "L'esame dei documenti e il ritiro delle eventuali copie richieste, puo' essere effettuato da persona diversa dall'interessato, munita di delega da questi sottoscritta e accompagnata da copia di documento idoneo ad accertare l'identita' del delegante.". All'art. 15, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "L'esame dei documenti e' gratuito; il rilascio di copia dei documenti e' subordinato al rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui importo e' fissato dal Consiglio di amministrazione. E' assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente". All'art. 15, il comma 8 e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento diverso da un atto pubblico, che abbia per oggetto la persona o gli interessi di un terzo, il responsabile del procedimento di accesso e' tenuto a darne comunicazione al terzo stesso che, entro sette giorni dalla comunicazione, puo' presentare eventuali controdeduzioni. Della comunicazione e dalle eventuali controdeduzioni del terzo deve essere data informazione al soggetto richiedente l'accesso, fermo restando che la decisione sull'accesso deve rispettare i criteri di cui all'art. 17, comma 2. Della determinazione assunta deve essere data comunicazione al terzo." 12- All'art. 16, comma 1, e' soppressa la seguente frase: "su proposta dei responsabili delle singole unita' organizzative che detengono stabilmente l'atto". All'art. 16, comma 3, e' soppresso il seguente periodo "In quest'ultimo caso l'accesso e' subordinato al preventivo nulla osta del Rettore, del Direttore amministrativo o del responsabile dell'adozione del provvedimento finale" e le parole "fermo restando" sono sostituite dalle seguenti: "Resta fermo". All'art. 16, comma 6, dopo la frase "contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso" sono inserite le seguenti parole: "adottate dal Rettore e dal Direttore amministrativo". Dopo le parole "e' ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione reclamo scritto al Rettore", la frase "che decide nei dieci giorni successivi" e' sostituita dalla seguente "o al Direttore amministrativo. La decisione sul reclamo viene adottata nei dieci giorni successivi alla proposta dello stesso.". 13- All'art. 17, comma 1 le parole "nelle ipotesi" sono sostituite dalle seguenti "nell'osservanza dei criteri". All'art. 17, comma 2, dopo la frase "ed in relazione all'esigenza di salvaguardare", sono inserite le parole "la vita privata e". Dopo le parole "riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese" sono inserite le seguenti "e associazioni". La parola "medesimi" e' sostituita con la seguente "richiedenti". Dopo la frase "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici", e' inserita la seguente "nell'osservanza comunque dei limiti posti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni,". All'art. 17, comma 2, lettera c), il periodo "al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, notizie sui soggetti predetti, potranno essere rilasciate a coloro che presentino formale richiesta, purche' dichiarino che le informazioni sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria struttura lavorativa o in strutture da essi rappresentate e previa acquisizione dell'assenso degli interessati che puo' essere anche rilasciato in via generale;" e' soppresso ed e' sostituito dal seguente "salvo quanto previsto dal regolamento di Ateneo sulla legge 675/96." All'art. 17, comma 2, lettera d), la frase "e in ogni caso i documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale", e' sostituita come segue: "ad eccezione degli elaborati propri del candidato escluso valutati mediante l'utilizzo di sistemi informatici. Sono sottratti in ogni caso all'accesso i documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi." All'art. 17, comma 2, lettera e), dopo la frase "fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D. P. R. 573/94, dall'art. 22 della legge 109/94" sono inserite le parole "e successive modifiche ed integrazioni,". All'art. 17, comma 2, lettera h), al termine del disposto sono aggiunte le parole "e del regolamento di Ateneo;". All'art. 17, comma 2, la lettera l) e' abrogata. 14- All'art. 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Nel corso di un procedimento amministrativo, qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui al successivo art. 20, i certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento, con le modalita' previste dall'art. 7 del D. P. R. 20.10.1998, n. 403, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro." All'art. 19, comma 3, la frase "Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono applicabili alla presentazione dei documenti nei concorsi", e' sostituita dalla seguente "La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle procedure concorsuali". 15- All'art. 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Il responsabile del procedimento e' tenuto a ricevere le dichiarazioni sostitutive che l'interessato intenda presentare nel corso di un procedimento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. P. R. 20.10.1998, n. 403 (allegati nn. 11 e 12). In caso di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'acquisizione al procedimento avviene previo accertamento dell'identita' del dichiarante. Qualora, nel corso di un procedimento, l'amministrazione acquisisca informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorche' non autenticata secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 11, della legge 15.05.1997, n. 127, cosi' come modificato dalla legge 16.06.1998, n. 191". All'art. 20, comma 2, l'ultima frase "resa pubblica mediante esposizione nei locali dell'unita' stessa" e' sostituita dalle parole "adeguatamente pubblicizzata." All'art. 20, il comma 3 e' abrogato. All'art. 20, comma 4, all'inizio del comma e' inserita la seguente frase "Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo"; le parole "(allegato n. 14)" vengono sostituite dalle seguenti"(allegato n. 13)". 16- All'art. 21, comma 2, dopo la frase "All'Ufficio e' preposto un funzionario appartenente alla nona qualifica funzionale o, in sua mancanza, alla ottava " la restante parte del comma e' sostituito come segue "Ad esso e' addetto personale in possesso di idonea qualificazione, con approfondita conoscenza dell'organizzazione dell'amministrazione e con elevate capacita' di avere contatti con il pubblico." 17- All'art. 22, comma 6, l'ultimo capoverso e' sostituito come segue "Il Direttore amministrativo adotta le misure opportune atte a garantire riscontri periodici sulla regolarita' dei relativi registri." All'art. 22, comma 7, e' soppressa la seguente frase "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni rettorali di cui al comma 1". Al termine del comma e' soppressa l'interpunzione ed e' aggiunta di seguito la seguente frase "nell'osservanza delle disposizioni rettorali di cui al comma 1." 18- All'art. 23, il comma 2 e' abrogato. 19 - All'art. 24, comma 1, al termine del comma e' aggiunta di seguito, dopo il punto, la frase "In particolare e' abrogato l'art. 12 del regolamento di organizzazione delle strutture amministrative centrali dell'Ateneo di cui al D. R. 80/96 e successive modifiche". 20- All'art. 26, comma 1, le parole "D. P. R. 130/1994" sono sostituite dalle seguenti "D. P. R. 403/1998". All'art. 26, comma 2, sono soppressi i seguenti riferimenti "8, comma 5", e dopo il riferimento "9, commi 1", e' soppresso "2". All'art. 26, comma 3, dopo la frase "si applicano le disposizioni di cui al Capo III, in quanto compatibili", e' inserita la seguente "ritenendosi sostituito al Rettore o al Direttore amministrativo il responsabile della struttura didattica, scientifica e di servizio.". Al medesimo comma la frase "e responsabile del relativo procedimento e' il segretario amministrativo della struttura;" e' sostituita dalla seguente: "Responsabile del relativo procedimento e' il responsabile del procedimento per la formazione dell'atto individuato nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 9, comma 7 del presente regolamento;". 21- All'art. 27, comma 5, la frase "Ai sensi dell'art. 10 del D. P. R. 352/92 il" e' sostituita dalla seguente "Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90 e dell'art. 10 del D. P. R. 352/92, il Capo III del" ART. 3 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del Regolamento di attuazione della Legge 241/90, emanato con D.R. n. 133/95 e successive modifiche ed integrazioni, la tabella dei procedimenti (sezione I e II) di cui all'allegato 1 del predetto regolamento e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante. 2. La modulistica di cui agli allegati dal n. 2 al n. 14 del regolamento attuativo della Legge n. 241/90, emanato con D.R. n. 133/95 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita da quella di cui agli allegati nn. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), del presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. ART. 4 E' approvato l'unito testo del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90, cosi' come modificato ed integrato per effetto di quanto disposto agli artt. 2 e 3 (allegato n. 14). ART. 5 E' sospesa l'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, relativamente al Capo III - Modalita' di esercizio e casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi - in attesa del previsto parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 24 e 27 della Legge n. 241/90 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 352/92, ovvero dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 16, della sopracitata Legge n. 241/90, cosi' come modificata dall'art. 17, comma 24 della L. 127/97. ART. 6 1. Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 27 del Regolamento di attuazione della Legge n. 241/90, le modificazioni e integrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Universita', fermo restando quanto disposto dall'art.5. Il Regolamento di attuazione della legge n. 241/90, emanato con D.R. n. 133/95 nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con il presente decreto ai sensi dell'art. 4, sara' altresi' pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - della Repubblica Italiana. Pisa, 30.marzo 2000 Il rettore: MODICA