(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2

   REGOLAMENTO  DI  ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE  7  AGOSTO  1990, N. 241
RECANTE  NUOVE  NORME  IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

                               CAPO I
                   IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
                             ARTICOLO 1
                               Oggetto
   1.   L'Universita'   di   Pisa   informa   la   propria  attivita'
amministrativa   a   criteri   di   economicita',  di  efficacia,  di
pubblicita'  e  di  trasparenza,  uniformandosi  ai  principi ed alle
disposizioni  stabiliti  dalla  vigente legislazione in materia ed in
particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche
ed integrazioni.
   2.  L'Universita' di Pisa assicura il diritto di accesso agli atti
e  documenti  amministrativi  secondo  le modalita' ed entro i limiti
stabiliti  dalla  legge n. 241/1990, dal Decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento.
   3.  Il  presente  regolamento  stabilisce,  per  ciascun  tipo  di
procedimento di competenza dell'Universita' di Pisa, il termine entro
il  quale  esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale, il
responsabile  del  singolo  procedimento  nonche'  dell'adozione  del
provvedimento  finale,  le  modalita'  di  esercizio  del  diritto di
accesso  ai  documenti  amministrativi  e  le categorie dei documenti
formati  o  comunque rientranti nella disponibilita' dell'Universita'
di Pisa, sottratti al diritto di accesso.
   4.  Per  "unita' organizzative" si intendono, ai fini del presente
regolamento,  le  strutture  dell'amministrazione centrale cosi' come
individuate  dal regolamento di organizzazione e dai relativi decreti
attuativi, ovvero le strutture didattiche, scientifiche e di servizio
competenti  allo  svolgimento  del  procedimento  o  alla  formazione
definitiva del provvedimento ovvero a detenerlo stabilmente.

                             ARTICOLO 2
                       Ambito di applicazione
   1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai  procedimenti
amministrativi,  promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che
siano di competenza della Universita' di Pisa.
   2.  I  procedimenti  di cui al comma 1 devono concludersi mediante
l'adozione  di  un  provvedimento  espresso  e  motivato  nel termine
stabilito  per  ciascun  tipo di procedimento nelle tabelle contenute
nell'allegato  n.  1 - Sezione I - che costituiscono parte integrante
del presente regolamento.
   3.  I  procedimenti  eventualmente  non  elencati, con il relativo
termine  finale,  nelle  tabelle allegate al presente decreto, devono
concludersi  nel  termine  previsto  da  altre  fonti  legislative  o
regolamentari  o,  in  mancanza,  nel termine di trenta giorni di cui
all'art. 2 della legge 241/1990.
   4.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresi'
,  in  quanto compatibili, alle attivita' interne nonche' a quelle di
rilievo  esterno  non  aventi  carattere  di formale procedimento che
devono  svolgersi  secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti,
per  ciascuna  di  esse,  nelle tabelle contenute nell'allegato n.1 -
Sezione   II  -  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
regolamento.

                             ARTICOLO 3
                       Decorrenza del termine
   1.  Per  i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in
cui  l'unita'  organizzativa  competente  abbia notizia del fatto dal
quale  sorge  l'obbligo di provvedere. Nei casi in cui il termine per
l'adozione   del   provvedimento   sia   previsto  a  data  fissa  da
disposizione di legge o di regolamento, il relativo procedimento deve
essere   iniziato  entro  la  data  stabilita  dal  responsabile  del
procedimento  stesso  e  comunque  almeno  trenta  giorni prima della
scadenza   del   termine,   fatta   salva   la  diversa  prescrizione
eventualmente contenuta nella legge o nel regolamento.
   2.  Qualora  l'atto di iniziativa promani da altra amministrazione
il   termine   decorre   dalla   data   di   ricevimento,   da  parte
dell'Universita' di Pisa, della richiesta.
   3.  Per  i  procedimenti  a iniziativa di parte privata il termine
decorre dalla data di ricevimento della domanda.
   4.  Ove  la  richiesta  o  la  domanda  sia  ritenuta irregolare o
incompleta,  il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al
richiedente  tempestivamente  e  comunque  entro  30  giorni mediante
raccomandata  con  avviso  di ricevimento ovvero mediante altro mezzo
idoneo   ad   accertarne  la  ricezione,  indicando  le  cause  della
irregolarita'  o  della incompletezza (allegato n. 2). In questi casi
il  termine  ricomincia a decorrere dal ricevimento della richiesta o
domanda regolarizzata o completata.
   5.  All'atto  della  presentazione  della  richiesta  o domanda e'
rilasciata  al richiedente una ricevuta contenente, ove possibile, le
indicazioni  di  cui all'art. 8 della legge 241/1990 (allegato n. 3).
Tali  indicazioni  sono comunque fornite all'atto della comunicazione
dell'avvio  del  procedimento  di cui all'art. 7 della citata legge e
all'art.  4  del  presente  regolamento.  Per  le richieste o domande
inviate  a  mezzo  del  servizio  postale,  mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.

                             ARTICOLO 4
            Pubblicita' del procedimento e partecipazione
   1.  Salvo  che  non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari  esigenze  di celerita', il responsabile del procedimento
da'  comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti,  ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento sia
prevista  da  legge o regolamento, nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente  individuabili,  cui  dal  provvedimento possa derivare un
pregiudizio   e,   a   richiesta,   a  chiunque  abbia  un  interesse
giuridicamente rilevante.
   2.  L'informazione  ai soggetti di cui al comma 1 e' data mediante
comunicazione  personale  contenente, ove gia' non rese note ai sensi
dell'art. 3, comma 5, le indicazioni previste dall'art. 8 della legge
241/1990 (allegato n. 4).
   3.  Nel  caso in cui per il rilevante numero dei destinatari o per
l'indeterminatezza  degli  stessi, la comunicazione personale non sia
possibile  o  risulti  particolarmente  gravosa,  il responsabile del
procedimento,  come  individuato  ai  sensi dell'art. 9, commi 1 e 2,
informa  immediatamente  il  Direttore  amministrativo  e  provvede a
rendere  note  le  indicazioni  di  cui  al  comma  2 mediante avvisi
pubblici  affissi  all'albo  dell'Universita',  o  ad  assumere altre
iniziative  comunque  idonee al raggiungimento del fine, indicando le
ragioni che giustificano la deroga.
   4.  E'  data facolta' ai destinatari della comunicazione di cui al
comma  2  intervenire  nel procedimento amministrativo con i poteri e
per  gli  effetti  di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 241/1990.
Coloro  che  hanno  titolo  a  prendere parte al procedimento possono
presentare  memorie  e documenti entro un termine pari a due terzi di
quello  fissato  per  la  durata  del  procedimento,  sempre  che  il
procedimento stesso non sia gia' concluso.
   5. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs.3 febbraio 1993 n. 29
e   successive  modificazioni,  per  le  comunicazioni  previste  dal
presente regolamento non si applicano le norme vigenti che dispongono
la tassa a carico del destinatario.
   6.  Copia  della  comunicazione  di  cui  al comma 2 e' inviata al
Direttore  amministrativo,  nei  casi stabiliti con apposito atto del
Direttore stesso.

                             ARTICOLO 5
                    Conclusione del procedimento
   1.  Il  termine  per  la conclusione del procedimento si riferisce
alla  data di adozione del relativo provvedimento ovvero, nel caso di
provvedimento  recettizio, alla data in cui il destinatario ne riceve
comunicazione.
   2.  Ove  non sia diversamente disposto, in caso di procedimento di
modifica  di  un  provvedimento  gia'  emanato  si  applica lo stesso
termine finale fissato per il procedimento di prima istanza.
   3.  Quando  la legge stabilisca che la domanda dell'interessato si
intende  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo  dalla  presentazione della domanda stessa, il termine previsto
per   la  formazione  del  silenzio-rigetto  o  del  silenzio-assenso
costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione puo'
adottare la propria determinazione espressa.
   4.   L'unita'  organizzativa  competente  non  puo'  aggravare  il
procedimento  se  non  per  straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo   svolgimento   dell'istruttoria.  In  ogni  caso,  qualora  il
responsabile  del  procedimento  ritenga  non  potersi  concludere il
procedimento  medesimo nel termine previsto, prima della scadenza del
termine  stesso deve informare il Direttore amministrativo ai fini di
cui  all'art.  9,  comma  4,  illustrando  gli eccezionali motivi che
rendono  impossibile provvedere o le ragioni del ritardo, e deve dare
altresi' tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali
il  provvedimento  finale  e' destinato a produrre effetti diretti, a
quelli  che  per  legge  debbono  intervenirvi,  nonche'  ai soggetti
destinatari  della  comunicazione  di avvio del procedimento ai sensi
dell'art.  4,  indicando  un  nuovo  termine  di  durata comunque non
superiore a quello previsto in via ordinaria dal presente regolamento
(allegato n. 5).
   5.  L'acquisizione  in  via facoltativa di pareri e di valutazioni
tecniche   di   organi   ed  enti  deve  comunque  aver  luogo  entro
l'osservanza  del  termine  finale  del procedimento, salvo quando il
responsabile   del   procedimento  ritenga  di  dover  promuovere  la
richiesta,  da  parte  del Rettore o del Direttore amministrativo per
gli  ambiti  di rispettiva competenza, di parere all'Avvocatura dello
Stato  o  al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica,  partecipando  contestualmente  tale determinazione e le
sue  ragioni  agli  interessati.  In  tal  caso  il  periodo di tempo
occorrente  per  l'acquisizione  del parere, dalla richiesta alla sua
ricezione,  non e' computato nel termine finale del procedimento, ove
il  parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art.16, commi 1 e
4 della legge n. 241/90.

                             ARTICOLO 6
        Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni
                 tecniche di organi od enti appositi
   1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
e il parere non venga comunicato entro il termine stabilito - omissis
-  dall'art.  16,  commi  1  e  4,  della  legge  241/1990,  l'unita'
organizzativa    richiedente    puo'    procedere   indipendentemente
dall'acquisizione  del  parere,  eccetto che per i pareri che debbano
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale   e   della   salute   dei  cittadini.  Il
responsabile  del  procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale
facolta',  partecipa agli interessati mediante apposita comunicazione
la  determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di
tempo,  che  non  puo'  comunque  essere  superiore  a quarantacinque
giorni. Il termine per concludere il procedimento rimane sospeso sino
alla  scadenza dei termini di cui sopra (allegato n.6). Qualora entro
il  termine  come  prorogato ai sensi della presente disposizione non
sia  stato  possibile acquisire il parere, resta fermo il disposto di
cui all'art. 5, comma 4.
   2.  Ove  per  disposizione  di  legge o regolamento l'adozione del
provvedimento  finale  debba  essere  preceduta  dall'acquisizione di
valutazioni  tecniche  di  organi  od  enti  appositi,  diversi dalle
amministrazioni       preposte      alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale  e  della  salute  dei  cittadini,  e tali
organi   od   enti   non  provvedano  e  non  rappresentino  esigenze
istruttorie  ai  sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3,
della  legge  241/1990,  il  responsabile  del procedimento chiede le
suddette valutazioni tecniche a organismi dell'Universita' o di altra
amministrazione  pubblica dotati di adeguata qualificazione tecnica e
ne  da'  comunicazione  agli  interessati. In tal caso il termine per
concludere  il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad
acquisire  la valutazione tecnica obbligatoria. - omissis - (allegato
n.6).

                             ARTICOLO 7
                Altri casi di sospensione del termine
   1.  Oltre  ai  casi  indicati  nell'art.  6,  il  termine  per  la
conclusione del procedimento rimane sospeso:
   a)  nei  casi  in  cui  per la prosecuzione del procedimento debba
essere  compiuto  un  adempimento  da  parte dell'interessato, per il
tempo impiegato per tale adempimento;
   b)  per  il  tempo  necessario  all'acquisizione  di atti di altre
amministrazioni  che  debbano essere acquisiti al procedimento, fatta
salva   la   facolta'  dell'interessato  di  acquisire  e  presentare
autonomamente l'atto richiesto (allegato n. 6).
   2. Abrogato.

                               CAPO II
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                             ARTICOLO 8
         Unita' organizzativa responsabile del procedimento
   1.  Fatto  salvo  quanto previsto dall'art.9, commi 4 e 5, ufficio
responsabile   della   istruttoria   e   di  ogni  altro  adempimento
procedimentale  e'  l'unita' organizzativa competente, indicata nelle
tabelle  contenute  nell'allegato  n.  1  -  Sezione  I - al presente
regolamento.
   2.  Le  unita'  organizzative  di  cui al comma 1 individuate come
uffici  di  livello  dirigenziale  dal  regolamento di organizzazione
dell'Ateneo sono inoltre responsabili dell'adozione del provvedimento
finale. I provvedimenti finali relativi ai procedimenti di competenza
delle  altre  unita' organizzative individuate dal citato regolamento
sono  adottati  dal Direttore amministrativo, fatto salvo l'eventuale
diverso  disposto  di  cui alle tabelle contenute nell'allegato n.1 -
Sezione I - del presente regolamento.
   3.  Nelle  tabelle contenute nell'allegato n. 1 - Sezione I - sono
altresi'   indicati   i   procedimenti   per   i  quali  il  relativo
provvedimento finale e' di competenza del Rettore, nonche' i casi nei
quali tale competenza e' delegabile.
   4.  Per  gli  effetti di cui ai commi 2 e 3, ai responsabili delle
unita' organizzative non di livello dirigenziale puo' essere delegata
la  firma  dei  provvedimenti  vincolati  da  norme  di  legge  o  di
regolamento;  a  tali funzionari, nonche' ai responsabili dei settori
in  cui si articolano le unita' organizzative di livello dirigenziale
e  ai  responsabili  delle  unita'  operative individuate dai decreti
attuativi  del regolamento di organizzazione dell'Ateneo, puo' essere
inoltre  delegata  la  firma di atti di mera esecuzione di precedenti
provvedimenti  deliberativi.  I  funzionari  di cui al presente comma
possono  altresi' essere autorizzati all'adozione di atti costituenti
certificazioni,   attestazioni   di   conformita'  alle  leggi  e  ai
regolamenti,  autenticazioni  e legalizzazioni, notifiche e solleciti
per   l'adempimento   di   obblighi  scaturenti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti, verbali, diffide, inviti, manifestazioni di conoscenza e
di  documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente
tecnica, le valutazioni e le stime.
   5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma 4, del
presente  regolamento, nei casi di inerzia o ritardo nell'adozione di
provvedimenti  di competenza del Direttore amministrativo, il Rettore
puo'  fissare  un  termine  perentorio  entro  il  quale il Direttore
amministrativo  stesso  e'  tenuto  a  provvedere.  Qualora l'inerzia
permanga,  e  cio'  possa determinare grave pregiudizio all'interesse
pubblico,  il  Rettore,  previa  contestazione,  emana  il necessario
provvedimento.  Resta  salvo  il  potere di annullamento da parte del
Rettore per motivi di legittimita'.

                             ARTICOLO 9
                    Responsabile del procedimento
   1.   Il  responsabile  di  ciascuna  unita'  organizzativa,  o  il
funzionario  ad  essa preposto a titolo di supplenza o di vicarieta',
e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il  singolo  procedimento  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
finale,  fatti  salvi  i  casi  nei  quali,  ai  sensi  dell'art.  8,
l'adozione del provvedimento finale compete al Rettore o al Direttore
amministrativo.
   2.   Il  responsabile  dell'unita'  organizzativa  puo'  assegnare
formalmente  con apposite istruzioni di servizio o con specifico atto
scritto   e   motivato   ad   altro  funzionario  addetto  all'unita'
organizzativa   e   di  qualifica  non  inferiore  alla  settima,  la
responsabilita'   dell'istruttoria   e   di  ogni  altro  adempimento
procedurale  inerente  il  singolo  procedimento,  nel rispetto delle
funzioni  o mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente
assegnatario,  ferma  restando,  ove spettante, la competenza propria
all'adozione  del  provvedimento  finale. In tali casi il funzionario
assegnatario   dell'istruttoria   deve   trasmettere   gli  atti  del
procedimento,  unitamente  ad  uno o piu' schemi di provvedimento, al
responsabile  dell'unita' organizzativa competente per l'adozione del
provvedimento  finale  non  oltre  i  cinque  giorni  precedenti alla
scadenza del termine per l'adozione del provvedimento stesso.
   3. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dei
commi  1  e  2  del  presente  articolo,  esercita i compiti previsti
dall'art. 6 della legge 241/90, dal presente Regolamento, e gli altri
indicati nelle istruzioni organizzative e di servizio.
   4.  Il  Direttore amministrativo, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs.
29/93   e   successive   modificazioni,  coordina  le  attivita'  dei
responsabili  dei  procedimenti ed esercita il potere sostitutivo nel
caso  di  mancata  adozione  da  parte degli stessi del provvedimento
finale  entro  il  termine stabilito dal presente regolamento con gli
effetti previsti dalla legislazione vigente.
   5.  Il  Direttore  amministrativo,  in  presenza  di  comprovate e
specifiche  esigenze,  puo'  altresi'  formalmente assegnare con atto
scritto  e  motivato determinati procedimenti ad unita' organizzative
diverse  da quelle competenti ai sensi dell'allegato n. 1 - Sezione I
-;   in   tali   casi   il   responsabile  dell'unita'  organizzativa
assegnataria  assume, per tutti gli effetti di cui ai commi 1 e 3, la
responsabilita'   del  procedimento  ed  eventualmente  del  relativo
provvedimento.
   6.    Ferma    restando    l'immediata   impugnabilita'   in   via
giurisdizionale  e'  ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione,
per  il  tramite  dell'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico, reclamo
scritto  al  Rettore  contro  i  provvedimenti  da lui adottati, e al
Direttore   amministrativo   contro   i  provvedimenti  adottati  dal
Direttore   amministrativo   stesso   o   da   una   delle  strutture
amministrative  centrali. La decisione sul reclamo viene adottata nei
trenta  giorni successivi alla proposizione dello stesso. In mancanza
di  decisione  nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato.
Sono  fatte  salve  le disposizioni sui reclami avverso le operazioni
elettorali  contenute nei regolamenti di Ateneo per le elezioni degli
organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Universita'.
   7.  Per  i  procedimenti di competenza delle strutture didattiche,
scientifiche  e  di  servizio,  responsabile  del  procedimento e' il
segretario  amministrativo  del  dipartimento o struttura equiparata,
ovvero,  per  le  altre  strutture,  il  direttore delle medesime. Il
direttore delle strutture e', in ogni caso, competente per l'adozione
del provvedimento finale.
   8.    Ferma    restando    l'immediata   impugnabilita'   in   via
giurisdizionale,  contro  i  provvedimenti  adottati dai responsabili
delle  strutture  didattiche,  scientifiche e di servizio e' ammesso,
entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione del provvedimento, reclamo
scritto  al  responsabile della struttura stessa, il quale decide nei
trenta  giorni  successivi,  salve diverse previsioni contenute nelle
norme vigenti.

                             ARTICOLO 10
       Procedimenti di competenza di piu' unita' organizzative
   1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due
o  piu' unita' organizzative, il responsabile della fase iniziale e',
salvo  diversa  disposizione, responsabile dell'intero procedimento e
provvede  alle  comunicazioni  agli  interessati,  informandoli anche
delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento.
   2.  Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che
non  rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne
l'andamento  presso le unita' organizzative competenti, dando impulso
all'azione amministrativa.
   3.  In particolare, il responsabile del procedimento concorda, per
tipi  di  procedimento  o  per  singoli  procedimenti  con  le unita'
organizzative  competenti  nelle fasi successive, la ripartizione dei
tempi a disposizione di ciascuna entro il termine complessivo fissato
nel presente regolamento, sollecitandone, ove occorra, il rispetto.
   4.  Per  le  fasi  del  procedimento  che  non rientrino nella sua
diretta  disponibilita',  il  responsabile  del procedimento risponde
limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.
   5.   Il  Direttore  amministrativo  puo'  stabilire  le  opportune
istruzioni  per  l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi
ed e' competente a risolvere gli eventuali conflitti insorgenti nello
svolgimento del procedimento tra le diverse unita' organizzative.
   6.  Nei  casi  di  cui  al  presente articolo, il responsabile del
procedimento,  come  individuato  ai  sensi del comma 1, puo' inoltre
chiedere  al  Direttore amministrativo la indizione di una conferenza
di  servizi  tra  le  unita'  organizzative  interessate  per l'esame
contestuale   dell'oggetto   del   procedimento.   Le  determinazioni
concordate  nella  conferenza  vincolano  le strutture partecipanti e
tengono  eventualmente  luogo  degli  atti  del  procedimento di loro
competenza.

                              CAPO III
       MODALITA' DI ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO
               DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

                             ARTICOLO 11
            Ambito di applicazione del diritto di accesso
   1.  Ai  sensi  dell'art.  22  della  legge  241/1990  e del D.P.R.
352/1992   e'   riconosciuto  il  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi   a  chiunque  vi  abbia  un  interesse,  personale  e
concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
   2.  Il  diritto  di accesso si esercita, con riferimento agli atti
del  procedimento,  ed  anche  durante  il  corso  dello  stesso, nei
confronti  del  Rettore o del responsabile della struttura didattica,
scientifica o di servizio competente.
   3.   Il   diritto   di   accesso  si  intende  realizzato  con  la
pubblicazione,  il  deposito  o  altra forma di pubblicita', comprese
quelle   attuabili  mediante  strumenti  informatici,  elettronici  e
telematici.

                             ARTICOLO 12
                          Accesso informale
   1.  Qualora  sia  possibile l'accoglimento immediato e non sorgano
dubbi  sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui
suoi  poteri  rappresentativi,  sulla sussistenza dell'interesse alla
stregua   delle   informazioni   e  delle  documentazioni  fornite  o
sull'accessibilita'  del documento, il diritto di accesso si esercita
in  via  informale  mediante  richiesta,  anche verbale, da parte del
soggetto   interessato,  con  l'indicazione  degli  elementi  atti  a
comprovare  i  requisiti  di  cui  sopra  nonche'  degli  estremi del
documento.
   2.  La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e'
presentata  dal  titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile
del procedimento amministrativo.
   3.  La  richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e'
accolta  mediante  l'indicazione  della  pubblicazione  contenente le
notizie,  l'esibizione  del  documento, l'estrazione di copie, ovvero
altra modalita' idonea.

                             ARTICOLO 13
                   Procedimento di accesso formale
   1.  Qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento  immediato ovvero
sorgano  dubbi  circa  il  possesso dei requisiti di cui all'art. 12,
comma  1,  il  diritto  di  accesso  si  esercita  in via formale con
motivata  richiesta  scritta  indirizzata  al  Rettore o al Direttore
amministrativo, rispettivamente responsabili per le determinazioni in
materia  di  accesso per gli atti formati o detenuti dall'ufficio del
Rettore  o  da  una  delle  strutture  dell'amministrazione  centrale
(allegato  n.  7).  Il  richiedente  puo' comunque esercitare in ogni
altro caso il diritto di accesso in via formale.
   2. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 12.
   3.  L'amministrazione e' tenuta a rilasciare ricevuta dell'istanza
di  accesso formale presentata, anche mediante fotocopia dell'istanza
gia' protocollata.
   4.  Il  procedimento  di  accesso  deve concludersi nel termine di
trenta  giorni  a  norma dell'art. 25, comma 4, della legge 241/1990,
decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
   5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione,
entro  dieci  giorni,  e'  tenuta a darne tempestiva comunicazione al
richiedente  mediante raccomandata con avviso di ricevimento od altro
mezzo  idoneo  ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento
ricomincia   a   decorrere   dalla   presentazione   della  richiesta
perfezionata.
   6.  Qualora  la richiesta di accesso venga avanzata in pendenza di
procedimento,  possono  essere richiesti e fissati termini piu' brevi
rispetto  a quelli previsti dai commi 4 e 5, in relazione ai tempi di
svolgimento   del  procedimento  principale  al  fine  di  consentire
all'interessato  l'esercizio  dei  diritti  di  partecipazione di cui
all'art. 10 del presente regolamento.

                             ARTICOLO 14
          Ufficio relazioni con il pubblico e responsabile
                   del procedimento per l'accesso
   1.  E'  istituito nell'Universita' di Pisa l'Ufficio relazioni con
il pubblico.
   2.  L'Ufficio  relazioni con il pubblico esercita le competenze di
cui  all'art.  12  del  D.Lgs.29/1993  e successive modificazioni. In
particolare,   e'   competente   per   il   procedimento  di  accesso
disciplinato  dal  presente Capo e relativo ai documenti delle unita'
organizzative   dell'amministrazione  centrale  dell'Universita';  il
responsabile   dell'ufficio   e'   il   responsabile   del   suddetto
procedimento.
   3.   Le  unita'  organizzative  dell'Universita'  collaborano  con
l'Ufficio  relazioni  con  il pubblico ai fini del migliore esercizio
delle  competenze  di  questo  stabilite dal presente regolamento. In
particolare, trasmettono all'Ufficio i documenti e le eventuali copie
richiesti   nella   domanda  di  accesso,  nonche'  la  proposta  per
l'esclusione,  la  limitazione  o  il differimento o il nullaosta nei
casi  previsti dall'art. 16 e dall'art. 17, entro il termine indicato
dal  responsabile  dell'Ufficio  medesimo  in  modo  da consentire il
rispetto dei termini di cui al presente Capo. Le unita' organizzative
dell'amministrazione centrale dell'Universita' sono altresi' tenute a
fornire   all'Ufficio,   anche   telefonicamente,  tutte  le  notizie
necessarie per informare l'utenza circa lo stato dei procedimenti.
   4.  Al  fine di consentire il piu' celere ed agevole esercizio del
diritto  di  accesso,  presso  l'Ufficio relazioni con il pubblico e'
istituito un archivio automatizzato delle richieste d'accesso formale
e  un  protocollo per la registrazione degli atti conseguenti secondo
le  disposizioni  di  cui all'art. 22. Fermo restando quanto disposto
dall'art.  11  del D.P.R. 352/1992, l'Universita' di Pisa provvedera'
altresi'   alla  creazione  di  un  archivio  automatizzato  cui  far
confluire    tutte   le   informazioni   relative   ai   procedimenti
amministrativi,  anche  allo  scopo  di poter fornire un'informazione
adeguata ai soggetti interessati, con particolare riferimento a:
   a) l'unita' organizzativa presso la quale il procedimento si trova
in trattazione e il numero di protocollo apposto sul relativo atto di
iniziativa;
   b) il responsabile del procedimento;
   c) il termine di conclusione;
   d) quale sia la causa dell'eventuale ritardo nella definizione del
procedimento  o  del sub-procedimento, ed in genere nella definizione
della  "pratica"  e  il  tempo  di  giacenza  della  "pratica" presso
ciascuna unita' organizzativa;
   e) il numero di protocollo del provvedimento finale.

                             ARTICOLO 15
        Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso.
   1.  L'accoglimento  della richiesta formale di accesso e' disposto
con apposito atto.
   2.  L'atto  di accoglimento deve essere accompagnato dalla messa a
disposizione  immediata  del  documento per la visione e dal rilascio
della  copia,  se  gia'  domandata nella richiesta di accesso, ovvero
deve  contenere,  nel  caso  di richiesta complessa o di richiesta di
atti   endoprocedimentali,  l'indicazione  dell'unita'  organizzativa
presso  cui  rivolgersi  in  quanto  competente  a formare l'atto o a
detenerlo  stabilmente,  nonche'  del  periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per
ottenerne  copia  (allegato  n.  8).  Il  decorso inutile del termine
sopraindicato si intendera' come rinuncia alla richiesta stessa.
   3. ABROGATO.
   4.  L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso  a  un documento
comporta  anche  la  facolta'  di  accesso agli altri documenti dallo
stesso  richiamati  e afferenti al medesimo procedimento, fatte salve
le eccezioni di legge o regolamento.
   5.   L'esame   dei   documenti   presso   l'unita'   organizzativa
eventualmente  indicata  nell'atto  di  accoglimento  della richiesta
avviene   nelle  ore  d'ufficio  allo  scopo  indicate  dal  relativo
responsabile, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
   6. L'interessato puo' prendere appunti o trascrivere in tutto o in
parte  il  contenuto  dei documenti visionati, con l'espresso divieto
penalmente  perseguibile  di  alterarli, in qualsiasi modo, ovvero di
asportarli  dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione. L'esame
dei  documenti  e  il  ritiro  delle  eventuali copie richieste, puo'
essere  effettuato  da  persona  diversa  dall'interessato, munita di
delega  da  questi  sottoscritta e accompagnata da copia di documento
idoneo ad accertare l'identita' del delegante.
   7.  L'esame  dei  documenti  e' gratuito; il rilascio di copia dei
documenti  e' subordinato al rimborso dei costi di ricerca, di visura
e  di  riproduzione,  il  cui  importo  e'  fissato  dal Consiglio di
amministrazione.  E'  assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo
il  solo  rilascio  di  copia  in  forma  autentica,  salvo i casi di
esclusione previsti dalla normativa vigente.
   8. Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento diverso
da un atto pubblico, che abbia per oggetto la persona o gli interessi
di  un terzo, il responsabile del procedimento di accesso e' tenuto a
darne  comunicazione  al  terzo  stesso che, entro sette giorni dalla
comunicazione,   puo'  presentare  eventuali  controdeduzioni.  Della
comunicazione e delle eventuali controdeduzioni del terzo deve essere
data  informazione  al soggetto richiedente l'accesso, fermo restando
che  la  decisione  sull'accesso  deve  rispettare  i  criteri di cui
all'art.  17,  comma 2. Della determinazione assunta deve essere data
comunicazione al terzo.

                             ARTICOLO 16
             Non accoglimento della richiesta di accesso
   1. L'accoglimento della richiesta di accesso puo' essere limitato,
differito   ovvero  rifiutato  -  omissis  -  mediante  provvedimento
motivato con specifico riferimento agli interessi di cui all'art. 24,
comma  2, della legge 241/1990 e alle circostanze di fatto per cui la
richiesta  non  puo'  essere accolta cosi' come avanzata (allegato n.
9).
   2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta
giorni  dalla  sua  presentazione  senza che l'amministrazione si sia
pronunciata.
   3.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  17,  comma  2,  il
differimento  o la limitazione del diritto di accesso e' disposto ove
sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui
all'art.  24,  comma 2 della legge 241/1990, ovvero per salvaguardare
esigenze  di  riservatezza  dell'amministrazione,  specie  nella fase
preparatoria  dei  provvedimenti,  in  relazione  a  documenti la cui
conoscenza   possa   compromettere   il  buon  andamento  dell'azione
amministrativa  [omissis]  Resta fermo il divieto di cui all'art. 24,
comma 6, della citata legge.
   4.  L'atto  che  dispone il differimento dell'accesso ne indica la
durata (allegato n. 10).
   5.   In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere  sottratti
all'accesso   ove   sia   sufficiente   far   ricorso  al  potere  di
differimento.
   6.   Fermo   restando  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990,
contro  le  determinazioni  amministrative  concernenti il diritto di
accesso  adottate  dal  Rettore  e  dal  Direttore  amministrativo e'
ammesso,  entro  dieci giorni dalla comunicazione, reclamo scritto al
Rettore o al Direttore amministrativo. La decisione sul reclamo viene
adottata  nei  dieci giorni successivi alla proposta dello stesso. In
mancanza  di  decisione  nel  termine indicato, il reclamo si intende
rigettato.
   7.  Le  determinazioni  amministrative  concernenti  il diritto di
accesso devono riportare integralmente il disposto del comma 6.

                             ARTICOLO 17
          Categorie di atti sottratti al diritto di accesso
   1. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso
nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 24 della legge 241/1990 e
all'art. 8 del D. P. R. 352/1992.
   2. Ai sensi dell'art.8, comma 5, lettera d), del D. P. R. 352/1992
ed  in  relazione  all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la
riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi ed imprese e associazioni,
garantendo  peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai
procedimenti  amministrativi,  la  cui  conoscenza sia necessaria per
curare  o  per  difendere i loro interessi giuridici, nell'osservanza
comunque  dei  limiti posti dalla legge 675/96 e successive modifiche
ed integrazioni, sono sottratti all'accesso:
   a)  documenti  relativi  alla  carriera, al trattamento economico,
alla  salute,  alla  situazione  finanziaria  e alla vita privata dei
dipendenti,  ad  eccezione  dell'informazione circa la qualifica e la
struttura  di  appartenenza,  e dei collaboratori professionali anche
esterni,  aventi  a  qualsiasi  titolo  un  rapporto  di  lavoro  con
l'Ateneo, nonche' di soggetti estranei all'amministrazione, membri di
organi  collegiali  e  commissioni  presso  l'Ateneo;  resta salvo il
diritto  di  accesso  del  dipendente ai documenti che lo interessano
direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
   b)  i  documenti  inerenti ai procedimenti penali, ai procedimenti
disciplinari,  alle  azioni di responsabilita' davanti alla Corte dei
Conti,   nonche'  i  rapporti  relativi  agli  atti  delle  inchieste
ispettive ad essi preliminari;
   c)  documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata
di studenti, specializzandi, dottorali, borsisti, allievi di corsi di
formazione  professionale,  o  altri  soggetti  che comunque svolgano
attivita'  di  studio  o  di  ricerca  presso  l'Ateneo, salvo quanto
previsto dal regolamento di Ateneo sulla legge 675/96;
   d)  fermo restando quanto previsto dall'art.12, comma 3, del D. P.
R.   487/94,  i  documenti  relativi  a  procedure  concorsuali  fino
all'adozione  del  provvedimento conclusivo delle medesime procedure,
ad  eccezione  degli  elaborati propri del candidato escluso valutati
mediante  l'utilizzo  di  sistemi informatici. Sono sottratti in ogni
caso  all'accesso  i  documenti concernenti informazioni di carattere
psico-attitudinale relativi a terzi;
   e)  documenti  relativi  a  procedure  per  la fornitura di beni e
servizi  nonche'  per l'appalto di lavori fino alla conclusione delle
procedure  stesse,  fatta  comunque  eccezione  per i brevetti e casi
analoghi  protetti,  fermo restando quanto previsto dall'art.6, comma
3,  del  D. P. R. 573/94, dall'art.22 della legge 109/94 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  e  dalle  disposizioni in materia delle
direttive  comunitarie per quanto riguarda i contratti assoggettati a
tali disposizioni;
   f) documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati
con  delibera  dei  competenti  organi amministrativi; resta salva la
comunicazione  al  creditore,  su richiesta dello stesso, dello stato
della procedura per l'adempimento dell'obbligazione;
   g)  documenti  relativi  all'operato  di  organi  e commissioni di
studio  e  controllo  dell'attivita'  amministrativa  che non vengano
acquisiti   nel  procedimento  quali  presupposti  del  provvedimento
finale;
   h)  documenti  relativi a studi e ricerche per la salvaguardia del
diritto   all'invenzione,   nonche'   i   risultati   delle  ricerche
commissionate dai terzi ai sensi dell'art.66 del D. P. R. n. 382/80 e
del regolamento di Ateneo;
   i)  documenti  in  possesso dell'amministrazione in relazione allo
svolgimento,   da   parte   dei   propri   dipendenti,  di  attivita'
professionale  medico - sanitaria, legale o di altra attivita' per la
quale   sia   previsto   dall'ordinamento  il  rispetto  del  segreto
professionale;
   l) Abrogato.
   3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, e' garantito l'accesso
alle   copie   integrali   degli   atti   degli   organi   collegiali
dell'Universita'.
   4.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 24, comma 6, della
legge 241/1990 e dall'art.16, comma 3, del presente regolamento, sono
altresi'   escluse  dall'accesso  le  note  interne  d'ufficio  ed  i
documenti  relativi  ai  rapporti  di  consulenza e patrocinio legale
sempre  che  ad  essi  non  si  faccia  riferimento nei provvedimenti
conclusivi  dei  procedimenti,  nonche'  tutti quegli atti oggetto di
vertenza  giudiziaria  o  comunque di contenzioso la cui divulgazione
potrebbe compromettere l'esito del giudizio o del reclamo o dalla cui
diffusione    potrebbe    concretizzarsi   violazione   del   segreto
istruttorio.
   5.  Coloro  che, per ragioni di ufficio o per le altre esigenze di
cui  al  comma 2, prendono conoscenza di documenti per i quali non e'
consentito l'accesso in via generale sono tenuti al segreto.
   6.  In  ogni  caso,  non  e'  consentito  riprodurre, diffondere o
comunque  utilizzare  a  fini  commerciali  le  informazioni ottenute
mediante  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  di  cui al presente
regolamento.

                             ARTICOLO 18
             Richieste di accesso di soggetti portatori
                   di interessi pubblici o diffusi
   1.  Le  disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui
al  presente  regolamento  si  applicano, in quanto compatibili, alle
amministrazioni,  associazioni  e  comitati  portatori  di  interessi
pubblici o diffusi.

                               CAPO IV
                         AUTOCERTIFICAZIONE

                             ARTICOLO 19
             Acquisizione d'ufficio della documentazione
   1.   Nel   corso   di   un  procedimento  amministrativo,  qualora
l'interessato  non  intenda  o  non  sia  in  grado di utilizzare gli
strumenti  di  cui  al  successivo  art. 20, i certificati relativi a
stati,  fatti  o  qualita' personali risultanti da albi o da pubblici
registri  tenuti  o  conservati da una pubblica amministrazione, sono
sempre  acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento, con le
modalita'  previste  dall'art.  7 del D. P. R. 20.10.1998, n. 403, su
semplice   indicazione  da  parte  dell'interessato  della  specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro.
   2.  Sono  accertati  d'ufficio dal responsabile del procedimento i
fatti,  gli  stati  e  le qualita' che l'Universita' di Pisa, o altra
amministrazione, e' tenuta a certificare.
   3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle procedure
concorsuali,  salvo  che  per  i  soggetti gia' in servizio presso la
Universita'  di  Pisa  e con riferimento ai documenti gia' depositati
presso  la  Universita'  stessa e non aventi limitazioni di validita'
temporale.

                             ARTICOLO 20
         Dichiarazioni sostitutive e autenticazione di copie
   1.  Il  responsabile  del  procedimento  e'  tenuto  a ricevere le
dichiarazioni  sostitutive  che  l'interessato intenda presentare nel
corso  di  un  procedimento,  ai  sensi  degli artt. 1 e 2 del D.P.R.
20.10.1998,  n.  403 (allegati nn. 11 e 12). In caso di dichiarazioni
sostitutive  dell'atto  di notorieta', l'acquisizione al procedimento
avviene  previo accertamento dell'identita' del dichiarante. Qualora,
nel   corso   di   un   procedimento,   l'amministrazione  acquisisca
informazioni  relative a stati, fatti e qualita' personali attraverso
l'esibizione   da   parte   dell'interessato   di   un  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  la  registrazione dei dati
avviene   attraverso   l'acquisizione  della  copia  fotostatica  del
documento  stesso,  ancorche'  non  autenticata  secondo le modalita'
previste dall'art. 3, comma 11, della legge 15.05.1997, n. 127, cosi'
come modificato dalla legge 16.06.1998, n. 191.
   2.  Il  responsabile  del procedimento puo' delegare a ricevere le
dichiarazioni    sostitutive    i   dipendenti   addetti   all'unita'
organizzativa   competente   e  appartenenti  alla  quinta  qualifica
funzionale  o  a  qualifica  superiore,  previamente  individuati con
apposita istruzione di servizio, adeguatamente pubblicizzata.
   3. ABROGATO.
   4.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1  del  presente
articolo,   nel   caso   in   cui   l'interessato   debba  presentare
all'amministrazione   copia   autentica  di  un  documento  ai  sensi
dell'art.  14  della legge 15/1968, l'autenticazione della copia puo'
essere  fatta dal responsabile del procedimento o da altro dipendente
individuato  con l'atto di cui al comma 2, dietro semplice esibizione
dell'originale  e  senza  obbligo  di  deposito  dello  stesso presso
l'amministrazione  (allegato  n. 13). In tale caso la copia autentica
puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

                               CAPO V
                         NORME ORGANIZZATIVE
                             ARTICOLO 21
        Organizzazione dell'ufficio relazioni con il pubblico
   1.  L'Ufficio  relazioni con il pubblico opera presso la Direzione
amministrativa  dell'Universita'  di  Pisa,  che  sovrintende  al suo
regolare   funzionamento,   secondo   le   modalita'   stabilite  dal
regolamento  di  organizzazione  di Ateneo e dal decreto rettorale di
istituzione dell'Ufficio stesso.
   2.  All'Ufficio  e' preposto un funzionario appartenente alla nona
qualifica  funzionale  o,  in  sua  mancanza, alla ottava. Ad esso e'
addetto   personale   in   possesso  di  idonea  qualificazione,  con
approfondita  conoscenza  dell'organizzazione  dell'amministrazione e
con elevate capacita' di avere contatti con il pubblico.
   3. Il funzionario preposto all'Ufficio redige, entro il 31 gennaio
di  ogni  anno, una relazione sull'esercizio da parte dell'utenza dei
diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso
ai  documenti amministrativi e sul funzionamento dell'Ufficio stesso,
che  viene trasmessa al Direttore amministrativo, anche al fine della
successiva    presentazione    al   Rettore   e   al   Consiglio   di
amministrazione.

                             ARTICOLO 22
                     Funzione di protocollazione
   1.  La funzione di protocollazione delle comunicazioni, delle note
e   di   ogni   altro   atto   indirizzato  al  Rettore  ovvero  alla
amministrazione  della  Universita'  di  Pisa  e' esercitata in forma
unitaria  dalla  segreteria  del Rettore, coadiuvata dalla segreteria
del  Direttore  amministrativo,  secondo  le  disposizioni  di cui al
presente  regolamento ed a quelle stabilite, in attuazione di questi,
con decreto rettorale.
   2.  La funzione di protocollazione degli atti di cui al comma 1 e'
effettuata   mediante  apposizione  dell'indicazione  del  giorno  di
ingresso  e  di  un  numero  progressivo  d'ordine  e annotazione del
relativo  oggetto  su  apposito  registro;  degli atti medesimi viene
quindi  curata  la  successiva  archiviazione  o la trasmissione alle
unita'  organizzative  competenti  per  materia. In quest'ultimo caso
della  avvenuta  trasmissione  viene  fatta specifica annotazione sul
registro  d'ingresso, con contestuale trasmissione di copia dell'atto
alla Direzione amministrativa, nei casi determinati con istruzione di
servizio del Direttore amministrativo.
   3.  La funzione di protocollazione delle comunicazioni, delle note
e   di   ogni   altro   atto   spedito  dal  Rettore,  dal  Direttore
amministrativo  e  dalle unita' organizzative di livello dirigenziale
della  amministrazione  della Universita' di Pisa di cui alle tabelle
contenute  nell'allegato  n.  1  e'  esercitata  in forma separata da
ciascun  responsabile  dell'adozione  dell'atto  stesso. Per gli atti
spediti dalle unita' organizzative non di livello dirigenziale di cui
alle   tabelle   contenute   nell'allegato   n.  1,  la  funzione  di
protocollazione  e'  esercitata  dalla  Direzione  amministrativa  su
richiesta dei responsabili delle unita' stesse.
   4.  La  funzione  di  protocollazione degli atti di cui al comma 3
comprende  l'apposizione  dell'indicazione del giorno di spedizione e
di un numero progressivo d'ordine, nonche' l'annotazione del relativo
oggetto  su  apposito  registro;  degli atti o delle loro copie viene
quindi  curata  la  successiva archiviazione. Degli atti delle unita'
organizzative    e'   altresi'   trasmessa   copia   alla   Direzione
amministrativa nei casi determinati con le istruzioni di cui al comma
2.
   5.  La funzione di protocollazione di cui al comma 3 degli atti di
pertinenza  dell'ufficio  del  Rettore  e' effettuata su due registri
separati, dei quali uno riservato ai decreti e alle circolari.
   6.  La  funzione di protocollazione degli atti di pertinenza delle
unita'  organizzative  di  livello dirigenziale della amministrazione
della Universita' di Pisa di cui alle tabelle contenute nell'allegato
n.   1   e'   effettuata   in  forma  unitaria  per  ciascuna  unita'
organizzativa sotto la direzione del funzionario preposto alla unita'
stessa, che e' responsabile della veridicita' e della completezza dei
dati  protocollati.  Il  Direttore  amministrativo  adotta  le misure
opportune  atte a garantire riscontri periodici sulla regolarita' dei
relativi registri.
   7. Il Rettore, il Direttore amministrativo e i funzionari preposti
alle    unita'    organizzative   di   livello   dirigenziale   della
amministrazione  provvedono  a  disciplinare  con  proprio  ordine di
servizio,  [omissis],  la  funzione  di protocollazione degli atti di
pertinenza  del  proprio  ufficio, nell'osservanza delle disposizioni
rettorali di cui al comma 1.
   8.  La  funzione  di  protocollazione  delle strutture didattiche,
scientifiche   e   di   servizio   e'   esercitata  dalla  segreteria
amministrativa della struttura medesima, secondo modalita' analoghe a
quelle  previste  nel  presente  articolo,  e  ad essa sovrintende il
direttore della struttura.

                               CAPO VI
                     NORME TRANSITORIE E FINALI

                             ARTICOLO 23
                          Norme transitorie
   1.  Per  i  procedimenti  avviati  prima  della data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento, i termini fissati nell'allegato 1
iniziano  a  decorrere  dalla  suddetta  data  con esclusione di quei
provvedimenti  per  i quali risulti appositamente previsto un diverso
termine  da  altre disposizioni di legge o di regolamento. In caso di
modifica  ai  sensi  dell'art.  25  i  nuovi  termini si applicano ai
procedimenti   avviati  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
relativi decreti rettorali .
   2. Abrogato.

                             ARTICOLO 24
                        Abrogazione di norme
   1.  Sono  abrogate tutte le disposizioni della Universita' di Pisa
in  contrasto  con quelle del presente regolamento. In particolare e'
abrogato  l'articolo  12  del  regolamento  di  organizzazione  delle
strutture amministrative centrali dell'Ateneo di cui al D. R. 80/96 e
successive modifiche.

                             ARTICOLO 25
              Revisione ed integrazione del regolamento
   1. Il Rettore e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
integrazioni al presente regolamento necessarie per la determinazione
dei   termini   e   dei  responsabili  dei  procedimenti  individuati
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento
stesso.  Il  Rettore e' altresi' autorizzato ad apportare con proprio
decreto  le  necessarie  modificazioni  ed  integrazioni alle tabelle
contenute nell'allegato n.1, derivanti dall'adozione di provvedimenti
di  riorganizzazione  delle unita' organizzative e di semplificazione
delle   procedure.   Di   tali   integrazioni  e  modifiche  e'  data
comunicazione al Consiglio di amministrazione.

                             ARTICOLO 26
                 Norme di rinvio e norme derogatorie
   1.  Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento, si applicano le norme della legge 241/1990, del D. P. R.
352/1992, della legge 15/1968 e del D. P. R. 403/98.
   2.  Le  disposizioni  di  cui al presente regolamento si applicano
alle   strutture   didattiche,   scientifiche  e  di  servizio  della
Universita'  di  Pisa  in  quanto  compatibili  con le loro finalita'
istituzionali.  In  particolare,  non si applicano le disposizioni di
cui  agli  artt. 4, comma 6; [omissis] 9 commi 1 [omissis] 4 e 5, 22,
salvo   il  comma  8.  Nell'art.  10,  commi  5  e  6,  al  Direttore
amministrativo e' sostituito il Rettore.
   3.  Per  l'esercizio del diritto di accesso di documenti formati o
comunque  detenuti  dalle  strutture  didattiche,  scientifiche  e di
servizio dell'Universita' di Pisa si applicano le disposizioni di cui
al Capo III, in quanto compatibili, ritenendosi sostituito al Rettore
o   al  Direttore  amministrativo  il  responsabile  della  struttura
didattica,  scientifica  e  di  servizio  . Responsabile del relativo
procedimento  e'  il  responsabile del procedimento per la formazione
dell'atto  individuato  nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 9,
comma   7  del  presente  regolamento;  competente  all'adozione  del
provvedimento  di  accoglimento,  differimento, limitazione o rifiuto
dell'accesso e' il responsabile della struttura stessa.

                             ARTICOLO 27
      Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicita'
   1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo  alla  data  della  sua  pubblicazione mediante affissione
all'albo dell'Universita'.
   2.  Il  presente regolamento e' altresi' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell'Universita' di Pisa.
   3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per
tutte le successive modifiche e integrazioni al presente regolamento.
   4.  Gli  uffici  tengono  a  disposizione  di  chiunque  vi  abbia
interesse  appositi  elenchi  recanti  la  indicazione  delle  unita'
organizzative   responsabili   dell'istruttoria  e  del  procedimento
nonche'  del  provvedimento  finale,  in  relazione a ciascun tipo di
procedimento   amministrativo.   A   tal   fine  i  responsabili  del
provvedimento finale comunicano alle unita' organizzative interessate
i  decreti  e  gli  ordini  di  servizio con cui dispongono la delega
all'adozione  del  provvedimento  finale,  ai  sensi  dell'art.8  del
presente  regolamento.  I  responsabili  delle  unita'  organizzative
adottano  le  istruzioni di servizio previste dall'art. 9, comma 2, e
dall'art. 20, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento  e delle sue successive modifiche.
Decorso  inutilmente  tale  termine  si  applica  il  disposto di cui
all'art. 9, comma 4.
   5.  Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90 e dell'art. 10 del D.
P. R. 352/92, il Capo III del presente regolamento sara' inviato alla
Commissione  per  l'accesso  ai documenti amministrativi istituita ai
sensi  dell'art.  27  della  legge  241/1990 presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.