ALLEGATO 2 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. CAPO I IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ARTICOLO 1 Oggetto 1. L'Universita' di Pisa informa la propria attivita' amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza, uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'Universita' di Pisa assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990, dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento. 3. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Universita' di Pisa, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il responsabile del singolo procedimento nonche' dell'adozione del provvedimento finale, le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Universita' di Pisa, sottratti al diritto di accesso. 4. Per "unita' organizzative" si intendono, ai fini del presente regolamento, le strutture dell'amministrazione centrale cosi' come individuate dal regolamento di organizzazione e dai relativi decreti attuativi, ovvero le strutture didattiche, scientifiche e di servizio competenti allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento ovvero a detenerlo stabilmente. ARTICOLO 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza della Universita' di Pisa. 2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento nelle tabelle contenute nell'allegato n. 1 - Sezione I - che costituiscono parte integrante del presente regolamento. 3. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente decreto, devono concludersi nel termine previsto da altre fonti legislative o regolamentari o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 241/1990. 4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresi' , in quanto compatibili, alle attivita' interne nonche' a quelle di rilievo esterno non aventi carattere di formale procedimento che devono svolgersi secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti, per ciascuna di esse, nelle tabelle contenute nell'allegato n.1 - Sezione II - che costituiscono parte integrante del presente regolamento. ARTICOLO 3 Decorrenza del termine 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui l'unita' organizzativa competente abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. Nei casi in cui il termine per l'adozione del provvedimento sia previsto a data fissa da disposizione di legge o di regolamento, il relativo procedimento deve essere iniziato entro la data stabilita dal responsabile del procedimento stesso e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del termine, fatta salva la diversa prescrizione eventualmente contenuta nella legge o nel regolamento. 2. Qualora l'atto di iniziativa promani da altra amministrazione il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Universita' di Pisa, della richiesta. 3. Per i procedimenti a iniziativa di parte privata il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. 4. Ove la richiesta o la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente tempestivamente e comunque entro 30 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza (allegato n. 2). In questi casi il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento della richiesta o domanda regolarizzata o completata. 5. All'atto della presentazione della richiesta o domanda e' rilasciata al richiedente una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 241/1990 (allegato n. 3). Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge e all'art. 4 del presente regolamento. Per le richieste o domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. ARTICOLO 4 Pubblicita' del procedimento e partecipazione 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio e, a richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante. 2. L'informazione ai soggetti di cui al comma 1 e' data mediante comunicazione personale contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 5, le indicazioni previste dall'art. 8 della legge 241/1990 (allegato n. 4). 3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, informa immediatamente il Direttore amministrativo e provvede a rendere note le indicazioni di cui al comma 2 mediante avvisi pubblici affissi all'albo dell'Universita', o ad assumere altre iniziative comunque idonee al raggiungimento del fine, indicando le ragioni che giustificano la deroga. 4. E' data facolta' ai destinatari della comunicazione di cui al comma 2 intervenire nel procedimento amministrativo con i poteri e per gli effetti di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 241/1990. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. 5. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs.3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, per le comunicazioni previste dal presente regolamento non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 6. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e' inviata al Direttore amministrativo, nei casi stabiliti con apposito atto del Direttore stesso. ARTICOLO 5 Conclusione del procedimento 1. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del relativo provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizio, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. Ove non sia diversamente disposto, in caso di procedimento di modifica di un provvedimento gia' emanato si applica lo stesso termine finale fissato per il procedimento di prima istanza. 3. Quando la legge stabilisca che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione puo' adottare la propria determinazione espressa. 4. L'unita' organizzativa competente non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenga non potersi concludere il procedimento medesimo nel termine previsto, prima della scadenza del termine stesso deve informare il Direttore amministrativo ai fini di cui all'art. 9, comma 4, illustrando gli eccezionali motivi che rendono impossibile provvedere o le ragioni del ritardo, e deve dare altresi' tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonche' ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 4, indicando un nuovo termine di durata comunque non superiore a quello previsto in via ordinaria dal presente regolamento (allegato n. 5). 5. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi ed enti deve comunque aver luogo entro l'osservanza del termine finale del procedimento, salvo quando il responsabile del procedimento ritenga di dover promuovere la richiesta, da parte del Rettore o del Direttore amministrativo per gli ambiti di rispettiva competenza, di parere all'Avvocatura dello Stato o al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, partecipando contestualmente tale determinazione e le sue ragioni agli interessati. In tal caso il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art.16, commi 1 e 4 della legge n. 241/90. ARTICOLO 6 Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non venga comunicato entro il termine stabilito - omissis - dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 241/1990, l'unita' organizzativa richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, eccetto che per i pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati mediante apposita comunicazione la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non puo' comunque essere superiore a quarantacinque giorni. Il termine per concludere il procedimento rimane sospeso sino alla scadenza dei termini di cui sopra (allegato n.6). Qualora entro il termine come prorogato ai sensi della presente disposizione non sia stato possibile acquisire il parere, resta fermo il disposto di cui all'art. 5, comma 4. 2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione del provvedimento finale debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi, diversi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, e tali organi od enti non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche a organismi dell'Universita' o di altra amministrazione pubblica dotati di adeguata qualificazione tecnica e ne da' comunicazione agli interessati. In tal caso il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria. - omissis - (allegato n.6). ARTICOLO 7 Altri casi di sospensione del termine 1. Oltre ai casi indicati nell'art. 6, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso: a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento; b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento, fatta salva la facolta' dell'interessato di acquisire e presentare autonomamente l'atto richiesto (allegato n. 6). 2. Abrogato. CAPO II IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARTICOLO 8 Unita' organizzativa responsabile del procedimento 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.9, commi 4 e 5, ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e' l'unita' organizzativa competente, indicata nelle tabelle contenute nell'allegato n. 1 - Sezione I - al presente regolamento. 2. Le unita' organizzative di cui al comma 1 individuate come uffici di livello dirigenziale dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo sono inoltre responsabili dell'adozione del provvedimento finale. I provvedimenti finali relativi ai procedimenti di competenza delle altre unita' organizzative individuate dal citato regolamento sono adottati dal Direttore amministrativo, fatto salvo l'eventuale diverso disposto di cui alle tabelle contenute nell'allegato n.1 - Sezione I - del presente regolamento. 3. Nelle tabelle contenute nell'allegato n. 1 - Sezione I - sono altresi' indicati i procedimenti per i quali il relativo provvedimento finale e' di competenza del Rettore, nonche' i casi nei quali tale competenza e' delegabile. 4. Per gli effetti di cui ai commi 2 e 3, ai responsabili delle unita' organizzative non di livello dirigenziale puo' essere delegata la firma dei provvedimenti vincolati da norme di legge o di regolamento; a tali funzionari, nonche' ai responsabili dei settori in cui si articolano le unita' organizzative di livello dirigenziale e ai responsabili delle unita' operative individuate dai decreti attuativi del regolamento di organizzazione dell'Ateneo, puo' essere inoltre delegata la firma di atti di mera esecuzione di precedenti provvedimenti deliberativi. I funzionari di cui al presente comma possono altresi' essere autorizzati all'adozione di atti costituenti certificazioni, attestazioni di conformita' alle leggi e ai regolamenti, autenticazioni e legalizzazioni, notifiche e solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi e dai regolamenti, verbali, diffide, inviti, manifestazioni di conoscenza e di documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del presente regolamento, nei casi di inerzia o ritardo nell'adozione di provvedimenti di competenza del Direttore amministrativo, il Rettore puo' fissare un termine perentorio entro il quale il Direttore amministrativo stesso e' tenuto a provvedere. Qualora l'inerzia permanga, e cio' possa determinare grave pregiudizio all'interesse pubblico, il Rettore, previa contestazione, emana il necessario provvedimento. Resta salvo il potere di annullamento da parte del Rettore per motivi di legittimita'. ARTICOLO 9 Responsabile del procedimento 1. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa, o il funzionario ad essa preposto a titolo di supplenza o di vicarieta', e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche' dell'adozione del provvedimento finale, fatti salvi i casi nei quali, ai sensi dell'art. 8, l'adozione del provvedimento finale compete al Rettore o al Direttore amministrativo. 2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' assegnare formalmente con apposite istruzioni di servizio o con specifico atto scritto e motivato ad altro funzionario addetto all'unita' organizzativa e di qualifica non inferiore alla settima, la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale inerente il singolo procedimento, nel rispetto delle funzioni o mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente assegnatario, ferma restando, ove spettante, la competenza propria all'adozione del provvedimento finale. In tali casi il funzionario assegnatario dell'istruttoria deve trasmettere gli atti del procedimento, unitamente ad uno o piu' schemi di provvedimento, al responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'adozione del provvedimento finale non oltre i cinque giorni precedenti alla scadenza del termine per l'adozione del provvedimento stesso. 3. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, esercita i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/90, dal presente Regolamento, e gli altri indicati nelle istruzioni organizzative e di servizio. 4. Il Direttore amministrativo, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, coordina le attivita' dei responsabili dei procedimenti ed esercita il potere sostitutivo nel caso di mancata adozione da parte degli stessi del provvedimento finale entro il termine stabilito dal presente regolamento con gli effetti previsti dalla legislazione vigente. 5. Il Direttore amministrativo, in presenza di comprovate e specifiche esigenze, puo' altresi' formalmente assegnare con atto scritto e motivato determinati procedimenti ad unita' organizzative diverse da quelle competenti ai sensi dell'allegato n. 1 - Sezione I -; in tali casi il responsabile dell'unita' organizzativa assegnataria assume, per tutti gli effetti di cui ai commi 1 e 3, la responsabilita' del procedimento ed eventualmente del relativo provvedimento. 6. Ferma restando l'immediata impugnabilita' in via giurisdizionale e' ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione, per il tramite dell'Ufficio relazioni con il pubblico, reclamo scritto al Rettore contro i provvedimenti da lui adottati, e al Direttore amministrativo contro i provvedimenti adottati dal Direttore amministrativo stesso o da una delle strutture amministrative centrali. La decisione sul reclamo viene adottata nei trenta giorni successivi alla proposizione dello stesso. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato. Sono fatte salve le disposizioni sui reclami avverso le operazioni elettorali contenute nei regolamenti di Ateneo per le elezioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Universita'. 7. Per i procedimenti di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, responsabile del procedimento e' il segretario amministrativo del dipartimento o struttura equiparata, ovvero, per le altre strutture, il direttore delle medesime. Il direttore delle strutture e', in ogni caso, competente per l'adozione del provvedimento finale. 8. Ferma restando l'immediata impugnabilita' in via giurisdizionale, contro i provvedimenti adottati dai responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e' ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, reclamo scritto al responsabile della struttura stessa, il quale decide nei trenta giorni successivi, salve diverse previsioni contenute nelle norme vigenti. ARTICOLO 10 Procedimenti di competenza di piu' unita' organizzative 1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o piu' unita' organizzative, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento. 2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le unita' organizzative competenti, dando impulso all'azione amministrativa. 3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per singoli procedimenti con le unita' organizzative competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuna entro il termine complessivo fissato nel presente regolamento, sollecitandone, ove occorra, il rispetto. 4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilita', il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi. 5. Il Direttore amministrativo puo' stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed e' competente a risolvere gli eventuali conflitti insorgenti nello svolgimento del procedimento tra le diverse unita' organizzative. 6. Nei casi di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi del comma 1, puo' inoltre chiedere al Direttore amministrativo la indizione di una conferenza di servizi tra le unita' organizzative interessate per l'esame contestuale dell'oggetto del procedimento. Le determinazioni concordate nella conferenza vincolano le strutture partecipanti e tengono eventualmente luogo degli atti del procedimento di loro competenza. CAPO III MODALITA' DI ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ARTICOLO 11 Ambito di applicazione del diritto di accesso 1. Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990 e del D.P.R. 352/1992 e' riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, ed anche durante il corso dello stesso, nei confronti del Rettore o del responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio competente. 3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici. ARTICOLO 12 Accesso informale 1. Qualora sia possibile l'accoglimento immediato e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilita' del documento, il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, da parte del soggetto interessato, con l'indicazione degli elementi atti a comprovare i requisiti di cui sopra nonche' degli estremi del documento. 2. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta mediante l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea. ARTICOLO 13 Procedimento di accesso formale 1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato ovvero sorgano dubbi circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 1, il diritto di accesso si esercita in via formale con motivata richiesta scritta indirizzata al Rettore o al Direttore amministrativo, rispettivamente responsabili per le determinazioni in materia di accesso per gli atti formati o detenuti dall'ufficio del Rettore o da una delle strutture dell'amministrazione centrale (allegato n. 7). Il richiedente puo' comunque esercitare in ogni altro caso il diritto di accesso in via formale. 2. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 12. 3. L'amministrazione e' tenuta a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso formale presentata, anche mediante fotocopia dell'istanza gia' protocollata. 4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 241/1990, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. 6. Qualora la richiesta di accesso venga avanzata in pendenza di procedimento, possono essere richiesti e fissati termini piu' brevi rispetto a quelli previsti dai commi 4 e 5, in relazione ai tempi di svolgimento del procedimento principale al fine di consentire all'interessato l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui all'art. 10 del presente regolamento. ARTICOLO 14 Ufficio relazioni con il pubblico e responsabile del procedimento per l'accesso 1. E' istituito nell'Universita' di Pisa l'Ufficio relazioni con il pubblico. 2. L'Ufficio relazioni con il pubblico esercita le competenze di cui all'art. 12 del D.Lgs.29/1993 e successive modificazioni. In particolare, e' competente per il procedimento di accesso disciplinato dal presente Capo e relativo ai documenti delle unita' organizzative dell'amministrazione centrale dell'Universita'; il responsabile dell'ufficio e' il responsabile del suddetto procedimento. 3. Le unita' organizzative dell'Universita' collaborano con l'Ufficio relazioni con il pubblico ai fini del migliore esercizio delle competenze di questo stabilite dal presente regolamento. In particolare, trasmettono all'Ufficio i documenti e le eventuali copie richiesti nella domanda di accesso, nonche' la proposta per l'esclusione, la limitazione o il differimento o il nullaosta nei casi previsti dall'art. 16 e dall'art. 17, entro il termine indicato dal responsabile dell'Ufficio medesimo in modo da consentire il rispetto dei termini di cui al presente Capo. Le unita' organizzative dell'amministrazione centrale dell'Universita' sono altresi' tenute a fornire all'Ufficio, anche telefonicamente, tutte le notizie necessarie per informare l'utenza circa lo stato dei procedimenti. 4. Al fine di consentire il piu' celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico e' istituito un archivio automatizzato delle richieste d'accesso formale e un protocollo per la registrazione degli atti conseguenti secondo le disposizioni di cui all'art. 22. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. 352/1992, l'Universita' di Pisa provvedera' altresi' alla creazione di un archivio automatizzato cui far confluire tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, anche allo scopo di poter fornire un'informazione adeguata ai soggetti interessati, con particolare riferimento a: a) l'unita' organizzativa presso la quale il procedimento si trova in trattazione e il numero di protocollo apposto sul relativo atto di iniziativa; b) il responsabile del procedimento; c) il termine di conclusione; d) quale sia la causa dell'eventuale ritardo nella definizione del procedimento o del sub-procedimento, ed in genere nella definizione della "pratica" e il tempo di giacenza della "pratica" presso ciascuna unita' organizzativa; e) il numero di protocollo del provvedimento finale. ARTICOLO 15 Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso. 1. L'accoglimento della richiesta formale di accesso e' disposto con apposito atto. 2. L'atto di accoglimento deve essere accompagnato dalla messa a disposizione immediata del documento per la visione e dal rilascio della copia, se gia' domandata nella richiesta di accesso, ovvero deve contenere, nel caso di richiesta complessa o di richiesta di atti endoprocedimentali, l'indicazione dell'unita' organizzativa presso cui rivolgersi in quanto competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente, nonche' del periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia (allegato n. 8). Il decorso inutile del termine sopraindicato si intendera' come rinuncia alla richiesta stessa. 3. ABROGATO. 4. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti dallo stesso richiamati e afferenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. 5. L'esame dei documenti presso l'unita' organizzativa eventualmente indicata nell'atto di accoglimento della richiesta avviene nelle ore d'ufficio allo scopo indicate dal relativo responsabile, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 6. L'interessato puo' prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarli, in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione. L'esame dei documenti e il ritiro delle eventuali copie richieste, puo' essere effettuato da persona diversa dall'interessato, munita di delega da questi sottoscritta e accompagnata da copia di documento idoneo ad accertare l'identita' del delegante. 7. L'esame dei documenti e' gratuito; il rilascio di copia dei documenti e' subordinato al rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui importo e' fissato dal Consiglio di amministrazione. E' assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente. 8. Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento diverso da un atto pubblico, che abbia per oggetto la persona o gli interessi di un terzo, il responsabile del procedimento di accesso e' tenuto a darne comunicazione al terzo stesso che, entro sette giorni dalla comunicazione, puo' presentare eventuali controdeduzioni. Della comunicazione e delle eventuali controdeduzioni del terzo deve essere data informazione al soggetto richiedente l'accesso, fermo restando che la decisione sull'accesso deve rispettare i criteri di cui all'art. 17, comma 2. Della determinazione assunta deve essere data comunicazione al terzo. ARTICOLO 16 Non accoglimento della richiesta di accesso 1. L'accoglimento della richiesta di accesso puo' essere limitato, differito ovvero rifiutato - omissis - mediante provvedimento motivato con specifico riferimento agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 241/1990 e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come avanzata (allegato n. 9). 2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'amministrazione si sia pronunciata. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, il differimento o la limitazione del diritto di accesso e' disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2 della legge 241/1990, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa [omissis] Resta fermo il divieto di cui all'art. 24, comma 6, della citata legge. 4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata (allegato n. 10). 5. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 6. Fermo restando il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso adottate dal Rettore e dal Direttore amministrativo e' ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione, reclamo scritto al Rettore o al Direttore amministrativo. La decisione sul reclamo viene adottata nei dieci giorni successivi alla proposta dello stesso. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato. 7. Le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso devono riportare integralmente il disposto del comma 6. ARTICOLO 17 Categorie di atti sottratti al diritto di accesso 1. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 24 della legge 241/1990 e all'art. 8 del D. P. R. 352/1992. 2. Ai sensi dell'art.8, comma 5, lettera d), del D. P. R. 352/1992 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese e associazioni, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, nell'osservanza comunque dei limiti posti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottratti all'accesso: a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla salute, alla situazione finanziaria e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Ateneo, nonche' di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'Ateneo; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) i documenti inerenti ai procedimenti penali, ai procedimenti disciplinari, alle azioni di responsabilita' davanti alla Corte dei Conti, nonche' i rapporti relativi agli atti delle inchieste ispettive ad essi preliminari; c) documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata di studenti, specializzandi, dottorali, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attivita' di studio o di ricerca presso l'Ateneo, salvo quanto previsto dal regolamento di Ateneo sulla legge 675/96; d) fermo restando quanto previsto dall'art.12, comma 3, del D. P. R. 487/94, i documenti relativi a procedure concorsuali fino all'adozione del provvedimento conclusivo delle medesime procedure, ad eccezione degli elaborati propri del candidato escluso valutati mediante l'utilizzo di sistemi informatici. Sono sottratti in ogni caso all'accesso i documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi; e) documenti relativi a procedure per la fornitura di beni e servizi nonche' per l'appalto di lavori fino alla conclusione delle procedure stesse, fatta comunque eccezione per i brevetti e casi analoghi protetti, fermo restando quanto previsto dall'art.6, comma 3, del D. P. R. 573/94, dall'art.22 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle disposizioni in materia delle direttive comunitarie per quanto riguarda i contratti assoggettati a tali disposizioni; f) documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi; resta salva la comunicazione al creditore, su richiesta dello stesso, dello stato della procedura per l'adempimento dell'obbligazione; g) documenti relativi all'operato di organi e commissioni di studio e controllo dell'attivita' amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale; h) documenti relativi a studi e ricerche per la salvaguardia del diritto all'invenzione, nonche' i risultati delle ricerche commissionate dai terzi ai sensi dell'art.66 del D. P. R. n. 382/80 e del regolamento di Ateneo; i) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attivita' professionale medico - sanitaria, legale o di altra attivita' per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale; l) Abrogato. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, e' garantito l'accesso alle copie integrali degli atti degli organi collegiali dell'Universita'. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della legge 241/1990 e dall'art.16, comma 3, del presente regolamento, sono altresi' escluse dall'accesso le note interne d'ufficio ed i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonche' tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria o comunque di contenzioso la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o del reclamo o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio. 5. Coloro che, per ragioni di ufficio o per le altre esigenze di cui al comma 2, prendono conoscenza di documenti per i quali non e' consentito l'accesso in via generale sono tenuti al segreto. 6. In ogni caso, non e' consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente regolamento. ARTICOLO 18 Richieste di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi 1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. CAPO IV AUTOCERTIFICAZIONE ARTICOLO 19 Acquisizione d'ufficio della documentazione 1. Nel corso di un procedimento amministrativo, qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui al successivo art. 20, i certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento, con le modalita' previste dall'art. 7 del D. P. R. 20.10.1998, n. 403, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro. 2. Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che l'Universita' di Pisa, o altra amministrazione, e' tenuta a certificare. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle procedure concorsuali, salvo che per i soggetti gia' in servizio presso la Universita' di Pisa e con riferimento ai documenti gia' depositati presso la Universita' stessa e non aventi limitazioni di validita' temporale. ARTICOLO 20 Dichiarazioni sostitutive e autenticazione di copie 1. Il responsabile del procedimento e' tenuto a ricevere le dichiarazioni sostitutive che l'interessato intenda presentare nel corso di un procedimento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403 (allegati nn. 11 e 12). In caso di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'acquisizione al procedimento avviene previo accertamento dell'identita' del dichiarante. Qualora, nel corso di un procedimento, l'amministrazione acquisisca informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorche' non autenticata secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 11, della legge 15.05.1997, n. 127, cosi' come modificato dalla legge 16.06.1998, n. 191. 2. Il responsabile del procedimento puo' delegare a ricevere le dichiarazioni sostitutive i dipendenti addetti all'unita' organizzativa competente e appartenenti alla quinta qualifica funzionale o a qualifica superiore, previamente individuati con apposita istruzione di servizio, adeguatamente pubblicizzata. 3. ABROGATO. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 15/1968, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da altro dipendente individuato con l'atto di cui al comma 2, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione (allegato n. 13). In tale caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. CAPO V NORME ORGANIZZATIVE ARTICOLO 21 Organizzazione dell'ufficio relazioni con il pubblico 1. L'Ufficio relazioni con il pubblico opera presso la Direzione amministrativa dell'Universita' di Pisa, che sovrintende al suo regolare funzionamento, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione di Ateneo e dal decreto rettorale di istituzione dell'Ufficio stesso. 2. All'Ufficio e' preposto un funzionario appartenente alla nona qualifica funzionale o, in sua mancanza, alla ottava. Ad esso e' addetto personale in possesso di idonea qualificazione, con approfondita conoscenza dell'organizzazione dell'amministrazione e con elevate capacita' di avere contatti con il pubblico. 3. Il funzionario preposto all'Ufficio redige, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'esercizio da parte dell'utenza dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e sul funzionamento dell'Ufficio stesso, che viene trasmessa al Direttore amministrativo, anche al fine della successiva presentazione al Rettore e al Consiglio di amministrazione. ARTICOLO 22 Funzione di protocollazione 1. La funzione di protocollazione delle comunicazioni, delle note e di ogni altro atto indirizzato al Rettore ovvero alla amministrazione della Universita' di Pisa e' esercitata in forma unitaria dalla segreteria del Rettore, coadiuvata dalla segreteria del Direttore amministrativo, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento ed a quelle stabilite, in attuazione di questi, con decreto rettorale. 2. La funzione di protocollazione degli atti di cui al comma 1 e' effettuata mediante apposizione dell'indicazione del giorno di ingresso e di un numero progressivo d'ordine e annotazione del relativo oggetto su apposito registro; degli atti medesimi viene quindi curata la successiva archiviazione o la trasmissione alle unita' organizzative competenti per materia. In quest'ultimo caso della avvenuta trasmissione viene fatta specifica annotazione sul registro d'ingresso, con contestuale trasmissione di copia dell'atto alla Direzione amministrativa, nei casi determinati con istruzione di servizio del Direttore amministrativo. 3. La funzione di protocollazione delle comunicazioni, delle note e di ogni altro atto spedito dal Rettore, dal Direttore amministrativo e dalle unita' organizzative di livello dirigenziale della amministrazione della Universita' di Pisa di cui alle tabelle contenute nell'allegato n. 1 e' esercitata in forma separata da ciascun responsabile dell'adozione dell'atto stesso. Per gli atti spediti dalle unita' organizzative non di livello dirigenziale di cui alle tabelle contenute nell'allegato n. 1, la funzione di protocollazione e' esercitata dalla Direzione amministrativa su richiesta dei responsabili delle unita' stesse. 4. La funzione di protocollazione degli atti di cui al comma 3 comprende l'apposizione dell'indicazione del giorno di spedizione e di un numero progressivo d'ordine, nonche' l'annotazione del relativo oggetto su apposito registro; degli atti o delle loro copie viene quindi curata la successiva archiviazione. Degli atti delle unita' organizzative e' altresi' trasmessa copia alla Direzione amministrativa nei casi determinati con le istruzioni di cui al comma 2. 5. La funzione di protocollazione di cui al comma 3 degli atti di pertinenza dell'ufficio del Rettore e' effettuata su due registri separati, dei quali uno riservato ai decreti e alle circolari. 6. La funzione di protocollazione degli atti di pertinenza delle unita' organizzative di livello dirigenziale della amministrazione della Universita' di Pisa di cui alle tabelle contenute nell'allegato n. 1 e' effettuata in forma unitaria per ciascuna unita' organizzativa sotto la direzione del funzionario preposto alla unita' stessa, che e' responsabile della veridicita' e della completezza dei dati protocollati. Il Direttore amministrativo adotta le misure opportune atte a garantire riscontri periodici sulla regolarita' dei relativi registri. 7. Il Rettore, il Direttore amministrativo e i funzionari preposti alle unita' organizzative di livello dirigenziale della amministrazione provvedono a disciplinare con proprio ordine di servizio, [omissis], la funzione di protocollazione degli atti di pertinenza del proprio ufficio, nell'osservanza delle disposizioni rettorali di cui al comma 1. 8. La funzione di protocollazione delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e' esercitata dalla segreteria amministrativa della struttura medesima, secondo modalita' analoghe a quelle previste nel presente articolo, e ad essa sovrintende il direttore della struttura. CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI ARTICOLO 23 Norme transitorie 1. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i termini fissati nell'allegato 1 iniziano a decorrere dalla suddetta data con esclusione di quei provvedimenti per i quali risulti appositamente previsto un diverso termine da altre disposizioni di legge o di regolamento. In caso di modifica ai sensi dell'art. 25 i nuovi termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore dei relativi decreti rettorali . 2. Abrogato. ARTICOLO 24 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate tutte le disposizioni della Universita' di Pisa in contrasto con quelle del presente regolamento. In particolare e' abrogato l'articolo 12 del regolamento di organizzazione delle strutture amministrative centrali dell'Ateneo di cui al D. R. 80/96 e successive modifiche. ARTICOLO 25 Revisione ed integrazione del regolamento 1. Il Rettore e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le integrazioni al presente regolamento necessarie per la determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il Rettore e' altresi' autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modificazioni ed integrazioni alle tabelle contenute nell'allegato n.1, derivanti dall'adozione di provvedimenti di riorganizzazione delle unita' organizzative e di semplificazione delle procedure. Di tali integrazioni e modifiche e' data comunicazione al Consiglio di amministrazione. ARTICOLO 26 Norme di rinvio e norme derogatorie 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 241/1990, del D. P. R. 352/1992, della legge 15/1968 e del D. P. R. 403/98. 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio della Universita' di Pisa in quanto compatibili con le loro finalita' istituzionali. In particolare, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 6; [omissis] 9 commi 1 [omissis] 4 e 5, 22, salvo il comma 8. Nell'art. 10, commi 5 e 6, al Direttore amministrativo e' sostituito il Rettore. 3. Per l'esercizio del diritto di accesso di documenti formati o comunque detenuti dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Universita' di Pisa si applicano le disposizioni di cui al Capo III, in quanto compatibili, ritenendosi sostituito al Rettore o al Direttore amministrativo il responsabile della struttura didattica, scientifica e di servizio . Responsabile del relativo procedimento e' il responsabile del procedimento per la formazione dell'atto individuato nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 9, comma 7 del presente regolamento; competente all'adozione del provvedimento di accoglimento, differimento, limitazione o rifiuto dell'accesso e' il responsabile della struttura stessa. ARTICOLO 27 Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicita' 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Universita'. 2. Il presente regolamento e' altresi' pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Universita' di Pisa. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per tutte le successive modifiche e integrazioni al presente regolamento. 4. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. A tal fine i responsabili del provvedimento finale comunicano alle unita' organizzative interessate i decreti e gli ordini di servizio con cui dispongono la delega all'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'art.8 del presente regolamento. I responsabili delle unita' organizzative adottano le istruzioni di servizio previste dall'art. 9, comma 2, e dall'art. 20, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e delle sue successive modifiche. Decorso inutilmente tale termine si applica il disposto di cui all'art. 9, comma 4. 5. Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90 e dell'art. 10 del D. P. R. 352/92, il Capo III del presente regolamento sara' inviato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge 241/1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.