Art. 5.
  Il  trattamento  speciale  di  disoccupazione  di cui all'art. 4 e'
ulteriormente  prorogato  dal  29  ottobre  2001  al  28 gennaio 2002
(limite massimo).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi