Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 24 agosto 2000, unita' di Moncalvo (Asti) (NID0001AT0003), per un massimo di quarantadue unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 aprile 2000, n. 28151. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2000 Il direttore generale: Daddi