Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo  dall'11 aprile  2000 al
24 agosto  2000,  unita'  di  Moncalvo (Asti) (NID0001AT0003), per un
massimo di quarantadue unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  23 maggio  2000  con decorrenza
11 aprile 2000.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
18 aprile 2000, n. 28151.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi