IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta S.p.a. Italtel Sistemi - gruppo Italtel, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta; Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 1o ottobre 1996, il suddetto trattamento; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: Art. 1. A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Sistemi - gruppo Italtel con sede in Milano, unita' di Firenze, per un massimo di venticinque unita' lavorative; Napoli per un massimo di trentaquattro unita' lavorative; Roma, per un massimo di sessantatre unita' lavorative; Torino, per un massimo di ventotto unita' lavorative, per il periodo dal 1o ottobre 1998 al 31 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 1o ottobre 1998. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.