Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1,  e'  prorogato  per  il  periodo  dal  1o aprile 1999 al
30 settembre  1999  unita'  di  Firenze,  per  un massimo di sessanta
unita'  lavorative;  Genova,  per  un  massimo  di  ventisette unita'
lavorative;  Napoli, per un massimo di cinquantuno unita' lavorative;
Roma,  per  un  massimo di centotrentotto unita' lavorative; Taranto,
per  un  massimo  di  sessantatre  unita'  lavorative; Torino, per un
massimo di centocinquantanove unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  20 maggio  1999, con decorrenza
1o aprile 1999.
  Delibera  CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di' integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi