Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, e' prorogato per il periodo dal 1o aprile 1999 al 30 settembre 1999 unita' di Firenze, per un massimo di sessanta unita' lavorative; Genova, per un massimo di ventisette unita' lavorative; Napoli, per un massimo di cinquantuno unita' lavorative; Roma, per un massimo di centotrentotto unita' lavorative; Taranto, per un massimo di sessantatre unita' lavorative; Torino, per un massimo di centocinquantanove unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1999, con decorrenza 1o aprile 1999. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di' integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2000 Il direttore generale: Daddi