Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 29 luglio 1999 al 28 gennaio 2000 unita' di Genova (NID 9904GE0026), per un massimo di duemilatrecentoquindici unita' lavorative; Legnano (Milano) (NID 9903MI0012), per un massimo di quattrocentottantacinque unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1999 con decorrenza 29 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2000 Il direttore generale: Daddi