Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo dal 29 luglio 1999 al 28
gennaio  2000  unita'  di  Genova (NID 9904GE0026), per un massimo di
duemilatrecentoquindici  unita'  lavorative;  Legnano  (Milano)  (NID
9903MI0012),   per  un  massimo  di  quattrocentottantacinque  unita'
lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il 30 luglio 1999 con decorrenza 29
luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi