Art. 4.
  Il  suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui  all'art.  3  e'  ulteriormente  prorogato  per il periodo dall'8
gennaio 2000 al 7 luglio 2000, unita' di Genova (NID 9804GE0005), per
un massimo di nove unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 8
gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto, dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi