Art. 3. Resta fermo quant'altro disposto con la sopra citata ordinanza n. 205 del 20 luglio 2000. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 10 agosto 2000 Il commissario governativo: Floris