Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  articolo  avra'  inizio  il collocamento della dodicesima
tranche   dei   titoli  stessi  per  un  importo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  nell'art. 1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159   del   9   luglio   1999,   che   abbiano  partecipato  all'asta
dell'undicesima  tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate
negli  articoli  11  e  12  del  citato decreto del 29 marzo 2000, in
quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avra'
luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 31 agosto 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  dei B.T.P decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.