Art. 2.
  In  caso  di  eventuale  importazione  di specie ittiche non ancora
incluse  nell'elenco,  le  autorita'  sanitarie  di controllo possono
attribuire  una  denominazione provvisoria, che sara' tempestivamente
comunicata  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali -
Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.