Art. 3.
  Le  confezioni  utilizzate alla produzione, con la denominazione in
uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono ancora
essere  impiegate  per tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio