Art. 5.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui all'art. 1 comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  ad erogare direttamente il trattamento
straordinario di integrazione salariale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi