Art. 2.
  La  proroga  di  cui al predetto art. 1, non opera per i lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dello art. 5 del decreto-legge 16
giugno  1994,  n.  299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere all' esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi