IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Vista l'istanza della societa' S.r.l. Stamperia Frigerio e Cassina, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 18 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 5 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unita', di cui 1 unita' lavorativa in part-time da 30 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 36 unita'; Considerato che la societa' ha gia' usufruito, nell'ambito del quinquennio, previsto dalla vigente normativa, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' (22 aprile 1996 - 21 aprile 1997 e 5 ottobre 1998 - 4 ottobre 1999) e del trattamento di integrazione salariale ordinaria per 33 settimane, come comunicato, con lettera del 4 luglio 2000, dalla sede I.N.P.S. di Como (che si allega); Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego; Acquisito il parere dell'ufficio regionale, del lavoro competente per territorio; Decreta: Art. 1. E' autorizzata, per il periodo dal 5 ottobre 1999 al completamento del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia Frigerio e Cassina, con sede in Como, unita' di Como (NID 9903000080), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unita', di cui 1 unita' lavorativa in part-time da 30 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 36 unita'.