IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

     Vista   la   legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo
alla  individuazione  dei criteri per la concessione del beneficio di
cui  al  comma  4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista l'istanza della societa' S.r.l. Stamperia Frigerio e Cassina,
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 18 novembre
1999,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 27 settembre 1999
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 5 ottobre 1999,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria tessile abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unita', di
cui   1  unita'  lavorativa  in  part-time  da  30  a  15  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di 36 unita';
  Considerato  che  la  societa'  ha  gia' usufruito, nell'ambito del
quinquennio,  previsto  dalla  vigente  normativa, del trattamento di
integrazione  salariale  per  i  contratti di solidarieta' (22 aprile
1996  -  21  aprile  1997  e  5  ottobre 1998 - 4 ottobre 1999) e del
trattamento  di  integrazione  salariale  ordinaria per 33 settimane,
come  comunicato,  con lettera del 4 luglio 2000, dalla sede I.N.P.S.
di Como (che si allega);
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere dell'ufficio regionale, del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 5 ottobre 1999 al completamento
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla   vigente  normativa,  la  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Stamperia  Frigerio e Cassina, con sede in
Como, unita' di Como (NID 9903000080), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a 33 unita', di cui 1 unita' lavorativa in part-time
da  30  a  15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 36
unita'.