IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Considerata la necessita' di disciplinare il funzionamento dei sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB); Dispone: Art. 1. Definizioni 1. Nelle presenti disposizioni si intendono per: a) "sistemi": i sistemi di compensazione e di garanzia di cui all'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "societa' di compensazione e garanzia": le societa' che gestiscono i sistemi di cui alla lettera a); c) "capitale minimo" delle societa' di compensazione e garanzia: l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente; d) "operazioni": i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati; e) "posizione contrattuale": il debito o il credito originati da una operazione conclusa nel mercato; f) "contraenti di mercato": i contraenti delle operazioni concluse nel mercato; g) "aderenti": i soggetti che partecipano ai sistemi, direttamente o indirettamente per il tramite di altri aderenti, per la compensazione delle operazioni concluse per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti; h) "committenti": i soggetti che danno mandato a un aderente di negoziare e/o regolare operazioni.