Art. 10. Compensazione delle posizioni contrattuali 1. Per ciascuna giornata di contrattazione la societa' di compensazione e garanzia determina i saldi risultanti dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti intestati agli aderenti, per gli effetti del successivo art. 11, commi 3 e 4 lettera a), ovvero delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei sottoconti intestati ai committenti, per gli effetti del successivo art. 11, commi 4, lettera b), 5 e 6. 2. Non sono soggette a compensazione: a) le posizioni contrattuali registrate in conti diversi intestati ad un medesimo aderente presso la societa' di compensazione e garanzia; b) le posizioni contrattuali registrate in conti diversi intestati ad un medesimo aderente indiretto presso l'aderente generale di cui si avvale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali.