Art. 10.
             Compensazione delle posizioni contrattuali
  1.   Per   ciascuna  giornata  di  contrattazione  la  societa'  di
compensazione   e   garanzia   determina  i  saldi  risultanti  dalla
compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei
conti  intestati  agli  aderenti, per gli effetti del successivo art.
11,  commi  3  e  4  lettera  a), ovvero delle posizioni contrattuali
registrate  in  ciascuno dei sottoconti intestati ai committenti, per
gli effetti del successivo art. 11, commi 4, lettera b), 5 e 6.
  2. Non sono soggette a compensazione:
    a) le   posizioni   contrattuali   registrate  in  conti  diversi
intestati ad un medesimo aderente presso la societa' di compensazione
e garanzia;
    b) le   posizioni   contrattuali   registrate  in  conti  diversi
intestati   ad  un  medesimo  aderente  indiretto  presso  l'aderente
generale  di  cui  si  avvale per la gestione delle proprie posizioni
contrattuali.