Art. 11.
                          Margini iniziali
  1. Con  riferimento  alle  operazioni  concluse  nel mercato devono
essere versati margini iniziali:
    a) dagli  aderenti  generali  alla  societa'  di  compensazione e
garanzia,  a  garanzia  delle  operazioni da essi concluse, per conto
proprio  ovvero  per conto dei propri committenti, e a garanzia delle
operazioni  concluse dagli aderenti indiretti che li hanno designati,
per conto proprio o per conto dei propri committenti;
    b) dagli  aderenti  individuali  alla societa' di compensazione e
garanzia,  a  garanzia  delle operazioni da essi concluse per proprio
conto o per conto dei propri committenti;
    c) dagli  aderenti  indiretti  agli aderenti generali, a garanzia
delle  operazioni  concluse, per conto proprio o per conto dei propri
committenti.
  2. Il  regolamento  di  cui  all'art.  4  prevede che la misura dei
margini  iniziali  sia  determinata  in  modo da garantire l'adeguata
copertura delle perdite potenziali, stimate sulla base dell'andamento
dei prezzi rilevati nell'arco di un congruo periodo temporale.
  3. I margini iniziali versati dagli aderenti generali e individuali
si calcolano sul saldo risultante dalla compensazione delle posizioni
contrattuali  registrate  in  ciascuno  dei  conti di cui all'art. 9,
comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a).
  4. Il  regolamento  di cui all'art. 4 disciplina il versamento alla
societa'  di  compensazione  e garanzia dei margini iniziali relativi
alle  posizioni  contrattuali  dei  committenti,  prevedendo che essi
siano calcolati secondo una delle seguenti modalita' alternative:
    a) sul   saldo   ottenuto  dalla  compensazione  delle  posizioni
contrattuali  registrate  in  ciascuno  dei  conti di cui all'art. 9,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) (marginazione netta);
    b) sul   saldo   ottenuto  dalla  compensazione  delle  posizioni
contrattuali registrate in ciascuno dei sottoconti di cui all'art. 9,
comma 3 (marginazione lorda).
  5. Anche  nell'ipotesi  prevista  al comma 4, lettera a), e' sempre
consentito agli aderenti generali e individuali che lo richiedano, di
effettuare per singoli committenti il versamento dei margini iniziali
a  garanzia  delle  perdite  potenziali  derivanti dal saldo ottenuto
dalla  compensazione  delle posizioni contrattuali, registrate a nome
dei  committenti  medesimi  nei sottoconti di cui all'art. 9, comma 3
(marginazione lorda per singolo committente).
  6. I   margini  iniziali  versati  dagli  aderenti  indiretti  agli
aderenti generali si calcolano sul saldo ottenuto dalla compensazione
delle posizioni contrattuali, registrate sui conti di cui all'art. 9,
comma  2,  lettera  a),  e  sui sottoconti di cui all'art. 9, comma 4
(marginazione lorda conto terzi aderente indiretto).