Art. 11. Margini iniziali 1. Con riferimento alle operazioni concluse nel mercato devono essere versati margini iniziali: a) dagli aderenti generali alla societa' di compensazione e garanzia, a garanzia delle operazioni da essi concluse, per conto proprio ovvero per conto dei propri committenti, e a garanzia delle operazioni concluse dagli aderenti indiretti che li hanno designati, per conto proprio o per conto dei propri committenti; b) dagli aderenti individuali alla societa' di compensazione e garanzia, a garanzia delle operazioni da essi concluse per proprio conto o per conto dei propri committenti; c) dagli aderenti indiretti agli aderenti generali, a garanzia delle operazioni concluse, per conto proprio o per conto dei propri committenti. 2. Il regolamento di cui all'art. 4 prevede che la misura dei margini iniziali sia determinata in modo da garantire l'adeguata copertura delle perdite potenziali, stimate sulla base dell'andamento dei prezzi rilevati nell'arco di un congruo periodo temporale. 3. I margini iniziali versati dagli aderenti generali e individuali si calcolano sul saldo risultante dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). 4. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina il versamento alla societa' di compensazione e garanzia dei margini iniziali relativi alle posizioni contrattuali dei committenti, prevedendo che essi siano calcolati secondo una delle seguenti modalita' alternative: a) sul saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) (marginazione netta); b) sul saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei sottoconti di cui all'art. 9, comma 3 (marginazione lorda). 5. Anche nell'ipotesi prevista al comma 4, lettera a), e' sempre consentito agli aderenti generali e individuali che lo richiedano, di effettuare per singoli committenti il versamento dei margini iniziali a garanzia delle perdite potenziali derivanti dal saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali, registrate a nome dei committenti medesimi nei sottoconti di cui all'art. 9, comma 3 (marginazione lorda per singolo committente). 6. I margini iniziali versati dagli aderenti indiretti agli aderenti generali si calcolano sul saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali, registrate sui conti di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), e sui sottoconti di cui all'art. 9, comma 4 (marginazione lorda conto terzi aderente indiretto).